Quesito pubblicato su ISF1998/1-f

Nel caso in cui, a causa del crollo delle solette, si presenti una situazione di sovrapposizione di casse e conseguentemente di salme e/o resti mortali la cui separazione potrebbe risultare difficoltosa, chi è deputato a certificare la corretta operazione di raccolta e separazione? In che modo?

Risposta:
Si ritiene che l’intervento nella tomba avvenga per garantire le condizioni di agibilità della stessa e di rispetto di quanto stabilito all’art. 76 del DPR 285/90. È con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell’art. 86/1 DPR 285/90, che si stabiliscono in via generale le cautele da adottare. Per la valutazione circa la esecuzione di operazioni vietate dall’art. 87 del DPR 285/90 è competente il Responsabile del Servizio di custodia cimiteriale. È inoltre previsto il parere del coordinatore sanitario per la fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 86 DPR 285/90. In taluni comuni è invalso l’uso di regolare in via generale dette situazioni con Ordinanza del Sindaco, sentito il parere del Coordinatore Sanitario, così da richiederne la presenza solo nei casi dubbi o quando si debba procedere a ripristinare la tenuta del feretro (art. 88 DPR 285/90). Pertanto di norma sono gli operatori cimiteriali che identificano i resti ossei in base alla collocazione, alla presenza di targhette nel cofano, con quant’altro l’esperienza ed il buon senso possa suggerire. Nei casi dubbi occorre la presenza sia del Responsabile dei Servizi di custodia cimiteriale che del Coordinatore Sanitario.

Norme correlate:
Art capo15 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo17 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-estumulazione,CADAVERE-operazioni cimiteriali


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