Quesito pubblicato su ISF1998/1-a

Il Comune di ….. chiede di conoscere la natura del diritto fisso di cui all’art. 19, 3° comma del DPR 285/90, l’organo comunale competente alla istituzione e revisione ed infine se sussistano i criteri di determinazione.

Risposta:
1) Si tratta di appurare dapprima se ci si trovi in presenza di prestazione di servizio o di una forma di imposizione tributaria correlata al servizio cui il Comune é tenuto per legge a provvedere. Soccorre, in questo caso, la valutazione dell’evoluzione storica della normativa. Essa era originariamente regolata dall’art. 21 del RD 21/12/42 n. 1880, il quale indicava che il trasporto di un cadavere fuori del Comune doveva essere autorizzato dal Prefetto. L’autorizzazione era subordinata al pagamento di tassa di concessione governativa (di cui all’art. 342 del T.U. LL.SS. 27/7/34 n. 1265). Con il DPR 21/10/1975 n. 803, si introduce la possibilità di effettuare il trasporto funebre in partenza o in arrivo nel Comune con un unico carro funebre, pur se richiesto dai familiari. Ciò per evitare il trasbordo, poco gradito ai familiari e ai presenti, da un carro ad un altro del feretro contenente il cadavere, ai confini comunali. Viene legato a queste eventualità il pagamento di un “diritto fisso” ed è introdotta una soglia massima: la sua entità non può superare quella della tariffa per trasporto funebre a pagamento di ultima categoria svolgentesi nello stesso territorio comunale. La competenza alla sua determinazione e all’incasso è del Comune di partenza e di arrivo. Il diritto fisso diviene una sorta di compensazione al Comune del fatto che questi non interviene con propri mezzi e personale per l’effettuazione del trasporto funebre dai confini del Comune al luogo di arrivo o viceversa dal luogo di partenza ai confini comunali. In sostanza il Comune è obbligato ad organizzarsi per prestare il servizio all’interno del Comune e se i familiari non intendono procedere al trasbordo del feretro da un carro all’altro ai confini comunali è giustificato compensare con un diritto fisso tale organizzazione, che ha un costo. Il Comune è comunque obbligato a stabilire la misura del diritto fisso e a richiederne il pagamento. Con l’art. 19 del DPR 10/9/90 n. 285, il trasporto da Comune ad altro Comune con mezzi diversi da quelli comunali (di terzi) è consentito a richiesta degli aventi titolo. La novità è che il Comune ha la facoltà (e non più l’obbligo) di imporre il pagamento di un diritto fisso. Si conferma il limitatore della misura di tale diritto fisso all’entità tariffaria stabilita per i trasporti funebri a pagamento di ultima categoria. Nel tempo si è quindi assistito ad una trasformazione da tassa di concessione governativa a diritto fisso, il cui versamento è indipendente dal fatto che il servizio sia o meno stato assunto in esclusiva dal Comune, in quanto il fondamento giuridico di tale imposizione sta nell’obbligo di ogni Comune di prestare nel proprio territorio il servizio di trasporto funebre (ora art. 19 comma 1 del DPR 10/9/1990 n. 285) e nella facoltà di imporre il diritto fisso in questione (art. 19, comma 3 DPR citato). Pare pertanto confermato che il diritto fisso di cui all’art. 19 del DPR 10/9/1990 n. 285 abbia la natura di tributo e non di corrispettivo per la fruizione di beni e servizi. 2) La competenza circa l’istituzione, l’ordinamento e la revisione del diritto fisso avente natura tributaria è del Consiglio Comunale (art. 32/2, lettera g) della L. 8/6/1990 n. 142; sentenza TAR Emilia Romagna 6/9/1995). 3) L’attuale formulazione dell’art. 19, comma 3, ma per la verità pure del comma 2, pone alcuni problemi di applicazione. Infatti, col tempo, l’articolazione dei trasporti funebri su diverse classi è scomparsa per la maggior parte dei Comuni italiani, che ora prevedono generalmente il trasporto funebre a pagamento di classe unica. Cosicché il tetto al diritto fisso di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19, coincidente con la tariffa di ultima categoria, di fatto è la misura anche del massimo, se il trasporto è di categoria unica, vanificando l’intento del legislatore di limitare l’entità di tale diritto fisso. Ciò ha determinato del contenzioso quando il diritto fisso era pari o di misura prossima alla tariffa piena che, per effetto della possibilità di adeguamento fino al 100% della copertura del costo di produzione del servizio a pagamento, in questi anni è significativamente aumentata in diverse realtà comunali. È allora particolarmente avvertita la necessità di stabilire un diverso criterio di fissazione del tetto, ad esempio come congrua percentuale della tariffa piena, e al tempo stesso tale da contemperare gli interessi dei tre soggetti interessati: l’Ente Locale, il cittadino fruitore, il fornitore del servizio (in entrata o in uscita). La misura di tale tetto percentuale, ad avviso dello scrivente, non dovrebbe essere superiore al 50% della tariffa piena, in quanto non è pensabile che per effettuare un tragitto da un comune ad un altro, oltre alla prestazione propria da corrispondere al fornitore di servizio, il cittadino debba corrispondere come somma dei diritti fissi di entrata e uscita, più di quanto pagherebbe per un trasporto a pagamento interamente svolto all’interno del territorio di un Comune. La individuazione di criteri precisi che stabiliscano il tetto al diritto fisso evita che i Comuni siano in difficoltà nella scelta della misura del diritto stesso, ma soprattutto è cautelativa in caso di possibile contenzioso. Infine è da precisare che laddove il Comune effettui in concorrenza il servizio di pompe funebri, nell’entrata e nell’uscita dal Comune è opportuno che venga applicato il diritto fisso nella misura stabilita per tutte le imprese funebri e ciò per evitare distorsioni di concorrenza (sentenza TAR Emilia Romagna 6/9/1995).

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 342 di Regio

Riferimenti:

Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-tariffa,TRASPORTO_FUNEBRE-trasporto di cadavere


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