Il Comune di ………. chiede se, in caso di trasporto delle ceneri di prodotti abortivi verso uno stato aderente alla Convenzione di Berlino, può essere considerata valida una copia tradotta in lingua francese dell’autorizzazione A.U.S.L. (sulla base di quanto previsto dal paragrafo 8.1 della C.M. 24/83 per trasporti autorizzati dal Sindaco) e quale è invece il ruolo dell’A.U.S.L. nel caso in cui il medesimo trasporto si verificasse in uno stato non aderente alla Convenzione di Berlino.
Risposta:
L’accordo di Berlino non si applica al trasporto delle ceneri, come esplicitamente previsto dall’art. 11 dello stesso accordo e questo perché non vi sono rischi sanitari. Occorre, in via generale, autorizzazione del Sindaco in lingua ufficiale dello Stato ed in lingua francese, recante le generalità, la data di morte, di cremazione, la destinazione. Per i prodotti abortivi subentra al Sindaco l’A.USL. Il trasporto di ceneri fra Stati non convenzionati richiede le normali autorizzazioni rilasciate dall’Autorità competente (Sindaco/A.USL a seconda che si tratti di cadavere o prodotto abortivo da cremare), ma non le misure precauzionali a carattere igienico. Occorre invece verificare che sia sigillata l’urna per evitare la profanazione della stessa (lettera d) del comma 2 del par. 14.1 del circ. Min. Sanità n. 24/93).
Norme correlate:
Art 00 di Regio Decreto n. 1379 del 1937
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-autorizzazione al trasporto,TRASPORTO_FUNEBRE-ceneri,TRASPORTO_FUNEBRE-trasporto di cadavere
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