Domanda
Una ditta di pompe funebri operante nell'ambito territoriale del Comune di .......... ha sollevato il problema dell'utilizzo del dispositivo a valvola in sostituzione delle fasce metalliche, nel caso di trasporto di salme dall'Italia verso uno Stato firmatario della Convenzione di Berlino. Tale ditta ha sostenendo che, in base al paragrafo 9.2 della C.M. 24/93, è possibile accantonare definitivamente le scomode fasce metalliche, senza più dovere sprecare tempo in operazioni di cerchiaggio. Il Comune di ............. non considera l'osservazione corretta, poiché il paragrafo 9.2 della C.M.24/93 è relativo all'interpretazione deII'art. 30 del DPR 285/90, e nei trasporti internazionali le prescrizioni di cui aIl'art. 30 valgono solo nel caso di estradizione verso Stati NON aderenti alla Convenzione di Berlino. Il Comune di ........ chiede quindi il ns. parere in proposito ed anche se è possibile utilizzare manufatti salvazinco in sostituzione dei 5 cm di materiale assorbente da collocare sul fondo della cassa.
Risposta
In riferimento al quesito in oggetto si specifica che l'uso di dispositivo a valvola in sostituzione delle fasce metalliche non è consentito. Ciò in quanto l'uso delle fasce è espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 3 del RD 1/7/37 n. 1379 (convenzione di Berlino), che all'art. 10 pone come condizioni minimali. Quanto specificato dalla C.M. Sanità n. 24/93 al paragrafo 9.2 vale per l'Italia e per i Paesi non firmatari dell'accordo di Berlino. Essendo le prescrizioni della convenzione di Berlino minimali (spessori del legno, distanza fra le viti, ecc.) è possibile utilizzare fra lo zinco e la cassa di legno materassini assorbenti (di spessore non inferiore a 5 cm., raggiungibili anche cumulativamente), addizionati con una sostanza antisettica.- del: 1997 su: per: Tag: AFbara| Quesiti| TRASPORTO FUNEBRE in: Norma: