Quesito pubblicato su ISF1997/5-d

Nel Comune di …………. si è verificata la seguente situazione, relativa ad una concessione di tomba avvenute più di 50 anni fa. Da “scrittura privata” stipulata tra privati nel 1948 (che si allega), risulta che la Sig.ra X ha ceduto al Sig. Y, per la somma di £. 50.000, la “proprietà della tomba e la concessione del terreno sul quale la tomba stessa è stata costruita”. In base al vigente D.P.R è certo che tale atto è stato stipulato in buona fede da entrambe le parti e che di conseguenza in tale tomba sono state tumulate delle salme della famiglia Y. Il Comune chiede come si possa regolarizzare situazione?

Risposta:
In quell’epoca era perfettamente legittima la trasmissione del diritto d’uso delle sepolture con le clausole di salvaguardia previste dall’art. 71 dell’allora vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con R.D. 21/12/1942, n. 1880 (in G.U. 16/6/1943, n 139), che si riporta per esteso: “71. II diritto di uso delle sepolture private e’ riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario. Il diritto di uso di cui al comma precedente, sia totalmente che parzialmente, può essere ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontà, a terzi, salvo che la cedibilità o la trasmissibilità, in tutto o in parte, non sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile, e sempre che i regolamenti comunali ed i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti. La cessione o trasmissione lascia inalterati gli obblighi imposti dal comune all’originario titolare della concessione. In ogni caso, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, il comune puo’ non riconoscere come nuovo concessionario l’avente causa del titolare della concessione. A tal fine gli interessati devono preventivamente notificare ogni atto di cessione o trasmissione al comune, il quale, entro il termine perentorio di un mese, potrà dichiarare il proprio voto alla cessione o alla trasmissione.” Occorre, quindi, valutare il regolamento comunale vigente all’epoca. Se gli interessati notificarono al Comune l’atto di cessione ed il Comune non si pronunciò negativamente nei tempi previsti, non sorgono problemi in quanto vi è un silenzio assenso sul trasferimento del diritto. Se la cessione non venne notificata da parte degli interessati e se il Comune ora non ha ragioni di pubblico interesse che ostino a riconoscere il trasferimento del diritto, è opportuno che ne venga preso atto dall’Organo comunale competente in relazione alla organizzazione propria di ogni Comune (in genere la G.M. o i dirigenti ove questi abbiano tali poteri).

Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CIMITERO-concessione,CONCESSIONE-titolarità,CONCESSIONE-trasferimento a terzi,SEPOLCRO-ius sepulcri


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