Il Comune di ………….. chiede se è possibile procedere alla “concessione multipla” nel caso del trasporto funebre interno. Allega un disciplinare “tipo” fatto avere dalle imprese funebri private del Comune, unitamente ad una versione localizzata del disciplinare.
Risposta:
In relazione al quesito posto sulla legittimità e validità della proposta “tipo” per la forma di gestione del servizio di trasporti funebri in “concessione multipla, ed in particolare della proposta “localizzata” per Il Comune di …………, si specifica quanto segue: 1) La proposta “localizzata” per Il Comune di ………… si configura come appalto di servizio e non concessione di servizio, non presentando le caratteristiche tipiche per definirla come tale, stabilite dalla legge (artt. 265,267 RD 14/9/1931, n. 1175). In quanto appalto di servizio, valutata la quantificazione economica dello stesso, si dovrà stabilire se procedere, per l’affidamento, a gara comunitaria o a gara nazionale. Non è quindi normalmente permesso l’affidamento a trattativa privata a diversi soggetti di un appalto di servizi, per violazione delle norme in materia di appalto. 2) Il disciplinare cosiddetto “tipo”, pur essendo già abbastanza vicino a quanto richiesto per la concessione di servizio è carente di requisiti fondamentali (ad. es. di riscossione affidata al concessionario, riscatto) stabiliti dalla legge. Soprattutto vi è la commistione fra concessione ed autorizzazione all’esercizio di servizio di trasporto regolato da disciplinare. Si noti che per l’affidamento della concessione occorre di norma l’asta pubblica, aggirata da tutte le soluzioni proposte, e solo eccezionalmente la licitazione, o la trattativa privata (art. 267. RD 14/9/1931, n. 1175). Al riguardo l’Autorità Antitrust è sempre più orientata a segnalare come violazioni della libera concorrenza procedure di affidamento che non seguano i criteri concorsuali. Il prevedere dei requisiti che di fatto limitano il servizio alle sole imprese funebri strutturate dal Comune (o ad altre con analoghe caratteristiche) è censurabile dagli Organi preposti al controllo. 3) Il Comune di …………, in base all’art. 22 della L. 142/90 può assumere la gestione di un servizio pubblico locale solo nelle forme ivi previste (tra cui la gestione in economia diretta, la concessione, l’azienda speciale, la società per azioni a partecipazione pubblica locale). Il trasporto funebre è qualificabile come servizio pubblico locale. L’assunzione del servizio può essere in esclusiva (privativa) o meno. Può altresì non assumere la gestione del servizio, limitandosi ad erogare la parte di servizio istituzionale dovuto (gratuito e nella forma decorsa – art. 16 DPR 285/90) con la “estensione” stabilita dal regolamento comunale (di polizia mortuaria), per lo più limitandosi a casi di indigenza, raccolta salme morte per accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico o similari. In questo caso il Comune provvede in economia diretta al servizio d’istituto, acquistando le forniture di beni e servizi occorrenti. 4) In caso di concessione del servizio si rimanda a quanto specificato in argomento dall’avv. Costantino Tessarolo in “L’azienda speciale e le altre forme di gestione dei servizi pubblici locali”, Ed. Publitecnica, pag. 31 e segg.. Presupposto essenziale è che il servizio sia in esclusiva. 5) Se il Comune di ………… intende rinunciare alla esclusiva del servizio di trasporto funebre si richiama l’attenzione sulle procedure per una eventuale riassunzione (art. 7 del DPR 902/86), particolarmente onerose. 6) Rinunciato all’esclusiva, adempiuto nei modi che riterrà il Comune al Servizio istituzionale (art. 16 e 19/1 del DPR 285/90), per i trasporti funebri a pagamento può essere consentito di svolgere da parte di terzi (rispetto al Comune) il trasporto funebre, secondo la disciplina dettata dal DPR 285/90, dal regolamento di polizia mortuaria comunale e da ordinanza sindacale. In tal caso è compito del Comune stabilire le modalità di effettuazione del trasporto funebre, a cui dovrà attenersi chiunque lo effettua, i percorsi consentiti, gli orari, ecc.. Sempre il Comune stabilisce la tariffa del trasporto funebre a pagamento che si svolge all’interno del proprio territorio. La tariffa non è derogabile; è opportuno sia congrua (ad. es. dell’ordine di 5-600.000, che corrisponde ad analisi costi per comuni di medie dimensioni). Inoltre il Comune può applicare il diritto fisso di cui all’art. 19/2 del DPR 285/90, nella misura stabilita del C.C. (il diritto ha natura tributaria). 7) Resta unicamente il problema del tipo di autorizzazioni eventualmente necessarie per poter effettuare trasporti funebri (e ciò indipendentemente dall’autorizzazione al trasporto del singolo cadavere). In altri termini : a) occorrono particolari competenze per lo svolgimento del trasporto funebre? b) un trasporto funebre interno è soggetto a contingentamento dell’autorizzazione o è libero? In caso di contingentamento chi lo stabilisce? La legge individua una normativa per il trasporto di persone e una per il trasporto di cose. Nel nostro caso vi è il trasporto di cadavere, cioè di un “corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale”. Non è né una persona in senso stretto, né cosa. Per detto trasporto vale quanto la legislazione speciale (DPR 285/90) stabilisce. Poiché la legislazione speciale nazionale rimanda a regolamenti comunali (art. 16/ 1) e ad ordinanze del Sindaco (art. 22) per l’attuazione, anche migliorativa, si ritiene che sia sufficiente individuare criteri e modalità con dette strumentazioni. Conseguentemente si dovranno prevedere : – requisiti che debbono possedere coloro i quali effettuano detti trasporti ; – numero massimo di autorizzazioni al trasporto funebre da parte di ditte da concedere nell’ambito del Comune. Si rammenta che, in base a quanto indicato ai par. 5.4 della Circ. n. 24 del 24/6/93 del Min. Sanità, l’incaricato del trasporto della salma è : 1) dipendente 2) persona fisica 3) ditta a ciò commissionata da : impresa funebre in possesso congiuntamente di autorizzazione al commercio (tabella merceologica XIV ; C.7 prodotti vari, articoli funebri) ; licenza di Pubblica Sicurezza (art. 115 T.U. leggi di P.S.) un ente locale che svolge il servizio pubblico secondo una delle forme previste dalla L. 8/6/90 n. 142. Pertanto, laddove non sia stato assunto il servizio di trasporto funebre, vale la circostanza di cui alla lettera a) e cioè l’incaricato del trasporto funebre è un titolare o un dipendente di impresa funebre oppure una ditta a ciò commissionata, autorizzata al trasporto funebre. Ne consegue : a) possono svolgere all’interno del Comune trasporti funebri tutte le imprese funebri che in esso hanno i requisiti richiesti dalla legge sul commercio e di P.S., per svolgere rispettivamente vendita di articoli funebri e agenzia d’affari; b) a queste si aggiungono le ditte autorizzate all’esercizio del trasporto funebre interno. Il numero concedibile di dette autorizzazioni è in base a quanto stabilito dal Comune ed è ad integrazione delle imprese di cui al punto a) che precede. 8) Per i trasporti funebri interni a pagamento la famiglia versa: – al Comune un diritto fisso (art. 19/2), in misura da stabilire, per i trasporti che si svolgono interamente nel territorio comunale; – all’impresa funebre un corrispettivo per il trasporto funebre a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune. L’impresa funebre non è detto quindi che debba avere carri funebri e personale, potendo fungere altra impresa funebre o ditta commissionata da vettore per il trasporto funebre. 9) Nella normativa che il Comune dovrà determinare e approvare per il rilascio in via generale di autorizzazione al trasporto di cadaveri potrà utilmente fare riferimento a quanto previsto per il servizio di noleggio di auto con conducente (L. 15.1.92 n. 21) o al trasporto di cose in servizio di piazza (D.L. 6/2/87 n.16, convertito con L. 30/3/87 n. 132).
Norme correlate:
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo04 di
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
CREMAZIONE-competenza al rimborso,GESTIONE-appalto di servizio,GESTIONE-diritto fisso,GESTIONE-privativa,IMPRESA_FUNEBRE-autorizzazioni,TRASPORTO_FUNEBRE-trasporto di cadavere
© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248