L’Azienda del Comune di ……… chiede se, ad esclusione dei casi previsti dall’art. 5 della circolare del Ministero della Sanità del 24.6.1993 n. 24 (trasporti di cadaveri su disposizione di Pubblica Autorità), può comunque richiedere il pagamento del diritto di privativa per trasporti di salme in cassa aperta dal luogo del decesso all’obitorio, considerato : – che le tariffe attualmente in vigore prevedono per il trasporto funebre (classe unica) un costo di £. 260.000, per il diritto di privativa sia in entrata che in uscita un costo di £. 200.000; – che attualmente nei casi di trasporto in cassa aperta viene richiesto, se domandato dai familiari, il pagamento di £. 300.000 a fronte dell’onere sostenuto dell’appalto del servizio; – che il servizio di recupero salme (trasporto di cadaveri nel territorio comunale in caso di decesso nella pubblica via o per accidente, anche in luogo privato, fino all’obitorio) è stato affidato ad alcune imprese di onoranze funebri private locali dalla medesima azienda.
Risposta:
A nostro avviso non e’ applicabile il diritto fisso di cui all’articolo n. 19/2 del DPR 285/90 per il trasporto di salma in cassa aperta dal luogo di decesso all’obitorio, laddove il servizio sia svolto in forza del contratto tra l’Azienda e le imprese di Onoranze Funebri. Difatti, la titolarità del Servizio e’ dell’Azienda, che appalta un segmento dello stesso a terzi. Nel caso di trasporto da casa privata, a titolo oneroso per i motivi di cui sopra, la competenza all’incasso della relativa tariffa e’ dell’Azienda. La tariffa di £. 300.000 (si ritiene composta da tariffa per classe unica di £. 260.000 + £. 400.000 per chiamata notturna a diritto d’urgenza) deve essere inserita in tariffario per aver titolo ad esigerla. II titolare del trasporto funebre dalla clinica (sita nel territorio comunale) all’obitorio/deposito di osservazione è l’Azienda, in privativa. E’ poi quest’ultima che può consentire che detto trasporto venga effettuato da impresa privata (in carro chiuso), dietro versamento del diritto fisso di cui all’art. 19/2 del DPR n. 285/90 (che si suppone di £. 200.000).
Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
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