Nel Comune di …………. si è prescritto l’obbligo di adoperare solo casse di zinco esterne per feretri destinati ad inumazione o a cremazione (per i quali sussiste l’obbligo della doppia cassa). E’ vero che il Comune di Milano, che anch’esso prevedeva tale comportamento, ha cambiato idea? Quali soluzioni sono da adottare?
Risposta:
Si è del parere che non si possa imporre l’obbligo della cassa metallica esterna (vds. anche par. 9.1 circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/93). E’ altrettanto vero che devono essere adottate le cautele del caso per evitare pericoli per i lavoratori che effettuano tali operazioni (apertura bara, taglio dello zinco interno, chiusura della bara) se il feretro è destinato ad inumazione. Il Comune di Milano, recentemente ha modificato con disposizione dirigenziale del 3/9/96, la precedente propria posizione del 1993. Se ne riporta il testo integrale: “COMUNE DI MILANO Disposizione dirigenziale del 3.9.96 In questi ultimi tempi si sono verificati parecchi episodi incresciosi, riguardanti salme pervenute presso il nostro Comune, collocate nella prescritta doppia cassa, di cui quella di zinco interna rispetto a quella di legno. Ciò da un lato ha provocato spiacevoli disagi ai dolenti, dall’altro notevoli contrattempi e pratiche difficoltà tecnico-operative sia agli Uffici centrali, sia ai cimiteri cittadini, sia al Civico Obitorio. Si ritiene pertanto, utile e necessario indicare specifiche univoche direttive comportamentali, che permettano di eliminare una volta per tutte ogni sorta di dubbio e di incertezza in proposito e anche di assicurare trasparenza e imparzialità di trattamento a tutela dei cittadini. Gli art. 25 e 30 del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria – DPR 10 settembre 1990 n. 285 – prevedono, nel caso di salme provenienti dall’estero o da altro Comune e per le quali sussista l’obbligo della duplice cassa, la possibilità che quella metallica contenga o sia contenuta in quella di legno: in sostanza quindi, il modo di utilizzo viene lasciato alla libera discrezionalità dell’utente (o chi per esso). Il successivo art. 75 (2° comma) specifica inoltre che, nella sopraindicata ipotesi, “le inumazioni debbano essere subordinate alla realizzazione, nella cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno”: e ciò sta ad ulteriore conferma della libera possibilità della scelta alternativa, lasciata peraltro alla mera facoltà discrezionale dell’utente. Successivamente, tuttavia, il Commissario Straordinario del Comune di Milano con disposizione del 14 maggio 1993 – adottata all’epoca essenzialmente per motivi di opportunità operativa (processo di mineralizzazione delle salme reso estremamente difficoltoso per eventuale inadeguatezza dei tagli nella cassa metallica interna) e a tutela della salute dei lavoratori e dei congiunti (rischi di contagio di malattie infettive diffusive, schizzi da tali salme, esalazioni cadaveriche, fuoriuscita di gas e liquami, A.I.D.S., ecc.) – ordinava: 1) il divieto di effettuare per i cadaveri, inseriti in duplice cassa, operazioni di aperture della cassa di legno per tagliare la cassa metallica; 2) l’obbligo delle Imprese Private, operanti nel campo del trasporto funebre, di provvedere all’uso di casse metalliche che contengano quelle di legno … con l’avvertenza che, in caso di inadempienza, il feretro non verrà accettato nei Comuni cittadini”. Poco tempo dopo, però, subentrava la circolare 24 giugno 1993 n. 24 del Ministero della Sanità, esplicativa del regolamento Nazionale di Polizia mortuaria, di cui sopra, la quale all’art. 9.1 ribadiva che la cassa di zinco può essere indifferentemente interna o esterna a quella di legno e, dopo aver testualmente specificato che “giunta a destinazione la cassa di zinco viene opportunamente tagliata prima dell’inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa in legno (quindi: esterna)”, dichiarava: sono pertanto illegittime tutte quelle disposizioni che comunque comportino, nei casi in cui è prescritta la doppia cassa, un divieto di utilizzazione di feretri con cassa metallica interna a quella di legno”. Conseguentemente, e tenuto soprattutto conto che i sopraindicati problemi operativi e i rischi igienico-sanitari, che ne hanno richiesto l’adozione, sono venuti meno, giacché i Cimiteri cittadini sono ormai (anche a seguito delle prescrizioni U.O.T.S.L.L. del 28/5/92) stati dotati di tutte le attrezzature idonee a proteggere i lavoratori nel caso in cui debbano effettuare il taglio-cassa, la suddetta precedente disposizione commissariale del 14/5/93 e pure tutte quelle interne emanate susseguentemente, che facevano divieto di effettuare il taglio-cassa in questione, devono intendersi superate nell’ipotesi in cui si debba precedere all’inumazione del feretro. Pertanto, per quanto sopra premesso ed esposto SI DISPONE CHE: nel caso di inumazione di salma proveniente dell’estero o da altro Comune, per la quale sussista l’obbligo della duplice cassa, si proceda al taglio-cassa, con l’utilizzo da parte degli operatori cimiteriali di tutti i mezzi e strumenti di protezione individuali previsti. Si precisa, infine, che – avendo la scrivente Direzione fornito tutti quanti i Cimiteri cittadini delle idonee attrezzature necessarie a proteggere i lavoratori medesimi – declina ogni responsabilità ove essi si rifiutino di attivare tale procedura, incorrendo gli stessi, in quanto rientranti nelle qualifiche funzionali indicate dagli artt. 357 e seguenti del Codice Penale, nelle violazioni previste dagli artt. 328 e seguenti del medesimo.” La Regione Lombardia ha vietato la possibilità di cremare feretri con cassa di zinco. Sarebbe interessante comprendere i veri motivi di tale decisione (presenza di impianti tecnologicamente inadatti a risolvere il problema o scelta lungimirante?) che scarica su crematori di altre Regioni la soluzione del problema, e ai familiari oneri aggiuntivi per il trasporto ad es. al crematorio di Torino o a quello di Reggio Emilia. Si è nettamente contrari all’utilizzo della cassa esterna di zinco, e ciò per vari motivi : a) fragilità durante il trasporto (il vero imballo, al di là del pregio estetico, è dato dalla cassa di legno); b) pericolo di taglio nell’asportazione del cofano metallico in quanto non sempre il personale è dotato dei dispositivi di protezione individuale adeguati; c) estetica squallida e ciò per un familiare ha molta importanza ( e per un imprenditore funebre, ancor di più …. sic !) E’ invece molto più valido l’utilizzo di nuovi prodotti, autorizzati, sostitutivi in questi casi, dello zinco. Si tratta di sacchi in materiale biodegradabile e combustibile a tenuta, di fodere interne al cofano di legno, sempre di tale materiale, opportunamente saldate o ancora contenitori rigidi esterni, riutilizzabili, per il trasporto oltre i 100 km.
Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo14 di
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
CRITERI COSTRUTTIVI_E_GESTIONALI-sicurezza del lavoro,VARI-caratteristiche feretro
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