L’Azienda del Comune di ……… che gestisce il complesso dei servizi funebri e cimiteriali chiede se il diritto di privativa di cui è titolare l’azienda si estende anche ai trasporti in cassa aperta all’interno del Comune, considerato: – che la stessa azienda ha, da alcuni annui, affidato il servizio di recupero salme ad alcune imprese di onoranze funebri private locali, che consiste nel trasporto di cadaveri nel territorio comunale in caso di decesso nella pubblica via o per accidente, anche in luogo privato, fino all’obitorio; – che negli ultimi anni questi servizi sono notevolmente aumentati in quanto vi sono incluse le richieste del medico, su domanda di familiari, di effettuare il trasporto dall’abitazione all’obitorio (in cassa aperta).
Risposta:
Il servizio di trasporto funebre nell’interno del territorio comunale di ………….. è inequivocabilmente affidato in privativa all’AZIENDA, in forza dell’articolo n. 24/1 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del vostro Comune. E’ chiaramente specificato che spetta all’Azienda: “…. eseguire tutti i trasporti di salme, con o senza corteo” e, quindi, sono compresi anche i cosiddetti trasporti in cassa aperta. E’ poi richiamata dall’articolo n. 24/2 del regolamento comunale la possibilità di deroga alla privativa dietro corresponsione da parte degli interessati dei diritti dovuti. Si tratta di due distinte fattispecie: a) diritto fisso di cui all’articolo n. 19/2 del DPR n. 285/90 (trasporti interni consentiti in deroga alla privativa sul territorio comunale); b) diritto fisso di cui all’articolo n. 19/3 del DPR n. 285/90 (trasporti in entrata o in uscita dal territorio comunale). I trasporti funebri di cui al paragrafo 5 della circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della Sanità riguardano la movimentazione dei cadaveri su disposizione di Pubblica Autorità, intesa come Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato. Questi trasporti sano gratuiti. I trasporti funebri da casa privata al deposito di osservazione/obitorio possano dipendere da: a) motivi igienico-sanitari, per provvedere al riscontro diagnostico, autopsia o perché l’abitazione è inadatta al mantenimento del corpo (sia per le condizioni di quest’ultima, sia per altri motivi sanitari); b) volontà dei familiari che non intendono vegliare il cadavere o mantenerla negli ambienti di casa; Generalmente, nel caso di cui al punto a) il servizio è gratuito. In quelli di cui al punto b) è oneroso, secondo una tariffa stabilita dal Comune. Tale prestazione se svolta in orari diversi da quelli stabiliti per i suddetti casi, (ad esempio se questi servizi, in carro chiuso, per ordinanza sindacale si devono svolgere alla mattina alle 8.00 e la famiglia richiede il trasporto nella notte, il servizio notturno è sicuramente a pagamento). Se invece il trasporto in carro chiuso avviene nell’ora fissata dal Comune il trasporto ricade nella fattispecie di cui al comma 1 dell’articolo n. 19 e della lettera b) dell’articolo n. 16/1 del DPR n. 285/90, salvo speciali disposizioni dei Regolamenti comunali. Vi è quindi da valutare se nel provvedimento concernente tariffe ed esenzioni (di cui all’articolo 27 del Vostro Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale) la fattispecie e’ prevista a titolo oneroso. Se non è prevista è gratuita.
Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
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