E’ possibile la “cremazione postuma” di una salma dopo pochi mesi dalla inumazione o tumulazione?
Risposta:
E’ poco dopo il decesso, prima della sepoltura, che gli aventi titolo esplicitano la volontà (propria o del de cuius) di procedere a inumazione, tumulazione o cremazione. E’ in quella fase che si acquisisce agli atti la loro istanza per una scelta o per l’altra. Cosicché il caso in questione può presentarsi unicamente per rinvenimento postumo di volontà del de cuius di essere cremato o altra analoga situazione (ad. es. presentazione della volontà del de cuius da parte della SO.CREM., venuta a conoscenza dopo qualche tempo della morte dell’associato). In questi casi si è tenuti a procedere ad esumazione straordinaria (o estumulazione se in tumulo) e cremazione, operazioni tutte a titolo oneroso per i richiedenti, essendo unicamente gratuita la prima operazione cimiteriale (in campo comune). L’autorizzazione alla cremazione può essere rilasciata solo previo accertamento delle condizioni di cui all’art. 79/4 del DPR 285/90. Si sottolinea l’importanza di tale accertamento al fine di escludere il sospetto che la morte fosse dovuta a reato.
Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
CREMAZIONE-associazione cremazionisti,CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione,CREMAZIONE-cremazione cadaveri
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