E’ in privativa comunale il trasporto delle cassette di resti ossei e delle urne cinerarie? Quali precauzioni sono da prendere?
Risposta:
Un Comune, ai sensi dell’art. 1/1, punto 8 del T.U. sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, approvato con RD 15/10/1925 n. 2578, può assumere, anche con diritto di privativa, l’impianto e l’esercizio diretto del pubblico servizio di trasporto funebre, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali. E’ la delibera di assunzione del servizio o il regolamento comunale di polizia mortuaria che individuano l’ambito applicativo della privativa. Se viene indicato genericamente “trasporto funebre”, questo è da intendersi sia di cadavere, resti mortali ossei, ceneri. Se nella delibera o nel regolamento la privativa è limitata al trasporto di salme o di cadaveri, il trasporto delle urne cinerarie o di cassette di resti mortali, essendo fattispecie distinta dal trasporto di cadavere, è libero e può essere svolto dal familiare interessato o da suo incaricato. Occorre l’autorizzazione al trasporto (rispettivamente artt. 24 e 26 del DPR 285/90). E’ importante che, per evitare profanazioni (non sussistono problemi ingienico-sanitari), sia chiuso adeguatamente il contenitore, delle caratteristiche prescritte (artt. 80/2 e 36/2 del DPR 285/90 e par. 14.1, lett. d) circ. 24/93 del Ministero della Sanità). Alla consegna, il custode del cimitero di arrivo, controlla l’integrità di tali chiusure.
Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo16 di
Riferimenti:
Circolare allegata
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