Quesito pubblicato su ISF1997/1-h

Il Comune A chiede se è legittimo domandare da parte di altro Comune B, dotato di impianto di cremazione, la corresponsione del diritto fisso di cui all’art. 19/3 del DPR 285/90 per il solo trasporto del feretro per effettuare la cremazione di residente in A e se l’onere debba essere posto in carico al Comune A, come espressamente chiesto dal Comune B.

Risposta:
La regola generale, in base all’art. 16 del d.p.r. 285/90, è che il servizio di trasporto delle salme è gratuito. E’ invece a pagamento: a) quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali ; b) quando il regolamento comunale detta speciali disposizioni. Nel caso sia a pagamento è l’autorità comunale a stabilire la misura della tariffa. L’obbligo di apprestare il servizio di trasporto funebre è limitato all’ambito del territorio comunale, essendo quest’ultimo il limite spaziale di competenza degli Organi municipali. Il trasporto del cadavere è da intendersi quello individuato all’art. 19 e cioè dal luogo di decesso al: – deposito di osservazione ; – obitorio ; – cimitero. Esso si esegue a cura del Comune in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali. L’autorizzazione al trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del Comune di decesso (art. 26),mentre i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento del diritto fisso di cui all’art. 19, comma 3 del d.p.r. 285/90. Il trasporto funebre da un Comune ad altro Comune per la effettuazione della cremazione non è esplicitamente normato (se non per la autorizzazione del trasporto), pertanto ricade, ad avviso dello scrivente, nella casistica più generale e cioè che trasporti funebri al di fuori del territorio comunale sono prestazioni proprie di pompa funebre, a carico degli interessati. L’art. 12, comma 4 del D.L. 31/8/1987 n. 359, convertito, con modificazioni, nella L.29/10/1987, n. 440, che ha introdotto la gratuità della cremazione al pari della inumazione in campo comune, si limita a stabilire che è il Comune di residenza a dover rimborsare il costo della cremazione all’ente gestore dell’impianto sito in altro Comune. Poiché non è possibile rifiutare la cremazione di salma proveniente da altro Comune, in quanto servizio pubblico (Ris. Min. Interno 15.1.96), il Comune sede di crematorio può disincentivare il ricorso al proprio impianto ricorrendo alla imposizione del diritto fisso di cui all’art. 19/3 del DPR 285/90 per i trasporti funebri in entrata. Conseguentemente il Comune A potrà valutare se i maggiori oneri posti in carico ai familiari per la applicazione del diritto fisso per l’entrata nel Comune B consigliano di rivolgersi ad impianto di cremazione sito in altro Comune C. In conclusione non si ritiene legittimata da esplicita norma la richiesta di porre a carico del Comune A il costo del diritto fisso, di cui all’art. 19/3 del D.P.R. 285/90, in entrata, dovendo questo essere posto a carico dei familiari richiedenti il trasporto funebre, che il Sindaco del Comune A si limita ad autorizzare ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 285/90. Sull’aspetto sarebbe utile un pronunciamento del Ministero dell’Interno.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 12 di Decreto

Riferimenti:

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