La Sig.ra …………………….. di …………….., chiede se può spostare la salma del figlio da un loculo alla tomba di famiglia, nel medesimo cimitero, visto che la nuora e la nipote si oppongono.
Risposta:
La soluzione del caso qui esposto si presenta non facile, a causa del silenzio del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 in tema di soggetti legittimati a proporre l’istanza di autorizzazione al trasporto della salma in altra sepoltura. La giurisprudenza in passato ha ritenuto che in assenza di espressa volontà del defunto ed in caso di conflitto tra il coniuge ed i consanguinei, in merito alla scelta del luogo di sepoltura, vada considerato in primo luogo il volere del coniuge. Ragionando in via analogica, in materia di successione legittima e di obbligo di prestazione degli alimenti, traspare chiaramente la volonta’ del legislatore di far prevalere gli interessi del coniuge e dei figli, su quelli dei genitori. Infatti i genitori del de cujus divengono suoi eredi solo nel caso in cui questi non abbia lasciato figli (568 c.c.). Per quanto riguarda poi l’obbligo della prestazione degli alimenti, i figli ed il coniuge precedono i genitori (433 c.c.) Occorre pero’ precisare che, oltre al grado di parentela, il giudice tiene anche in considerazione il comune sentire sociale della comunita’ presente in un dato momento e in un determinato territorio. Potrebbe per esempio apparire piu’ consono alla posizione sociale del defunto, la sepoltura nella cappella di famiglia, a maggior ragione, come nel caso qui proposto, se al trasferimento non si oppongono ragioni di carattere economico in quanto la cappella e’ situata nel medesimo cimitero, quindi non diverrebbe piu’ oneroso per la moglie e la figlia la visita e la cura del sepolcro. Non esiste insomma una soluzione univoca, infatti di volta in volta la composizione degli interessi in gioco puo’ dar luogo a pronuncie diverse. Per motivi di speditezza e di economia sarebbe preferibile per la risoluzione della controversia il ricorso all’arbitrato in luogo del processo civile.
Norme correlate:
Art 433 di Regio Decreto n. 262 del 1942
Art 5 di Regio Decreto n. 262 del 1942
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-operazioni cimiteriali,SEPOLCRO-assenso congiunti,SEPOLCRO-erede,SEPOLCRO-ius sepulcri,SEPOLCRO-sepolcro familiare,SEPOLCRO-sepoltura
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