Quesito pubblicato su ISF1996/2-b

Domanda

Il Comune di ................ chiede come deve comportarsi per la sepoltura di parti anatomiche, provenienti dal locale Ospedale.

Risposta

Le parti anatomiche provenienti da strutture sanitarie sono assoggettabili ai trattamenti individuati dall'All. 2 al D.M. Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, 25/5/1989 che, per la parte riguardante i punti 6 e 7, non ha subito modifiche successive. Nello specifico vengono individuate due categorie ben precise di parti anatomiche: a) denti e parti non riconoscibili, da avviare ad inceneritore; b) parti anatomiche riconoscibili (considerate come residuali rispetto al punto che precede), da avviare a forno crematorio cimiteriale o inumazione. Come parti anatomiche riconoscibili generalmente si individuano gli arti o membra compiute. Queste vengono collocate in contenitori lignei, aventi caratteristiche tali da poter essere inumati in cimitero (senza materiali non biodegradabili) o avviati ad impianto di cremazione. Le parti anatomiche non riconoscibili, provenienti in genere da camere operatorie e sale settorie, devono essere trattate e confezionate secondo quanto previsto al punto 2.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 in attuazione del DPR 925/82. Si precisa che per effetto del citato D.M. 25/5/89 queste vanno termodistrutte in inceneritore.