Quesito pubblicato su ISF1996/1-a

Il Comune di …………… chiede in quali casi il trasporto funebre è a carico del comune. E’ possibile lasciare scegliere liberamente al cittadino a chi far effettuare il trasporto funebre e obbligare l’impresa di trasporti funebri prescelta a versare al Comune un “quid”?

Risposta:
In relazione al quesito da voi posto si specifica che il trasporto funebre e’ servizio dovuto dal Comune nei modi previsti dagli artt. 16 e 19 del DPR 10/9/1990 n. 285. In altri termini, laddove non fosse diversamente specificato dal regolamento di polizia mortuaria comunale, il trasporto funebre e’ a carico del comune in ogni caso per il quale non siano richiesti servizi o trattamenti speciali. Cosicche’ e’ con regolamento comunale che si identificano quali debbano essere i servizi a pagamento e quelli gratuiti. Aiuta in questo caso il regolamento di polizia mortuaria locale tipo elaborato da Federgasacqua, Feniof, Specialegno, FIC. si vedano in particolare gli artt. 13 e 14 che limitano fortemente i servizi gratuiti (in sostanza ai casi di indigenza, trasporto di salme incidentate). La seconda questione da Voi posta riguarda la possibilita’ di lasciare il trasporto funebre alla libera scelta dei cittadini, percependo un quid come Comune. Ad avviso dello scrivente occorre dapprima valutare se il servizio sia assunto in privativa dal Comune o meno. Se si’, il Comune, oltre a fissare la tariffa del servizio a pagamento, e’ l’unico soggetto titolato a gestire e fornire all’interno del proprio territorio il trasporto funebre. Il modo di gestire il servizio e’ stabilito con l’art. 22 della L. 142/90 (in economia diretta, azienda speciale, concessione a terzi, ecc.). Sono consentite eccezioni per l’arrivo o la partenza di un feretro da/per fuori Comune. La concessione del servizio di trasporto funebre non puo’ che essere ad un unico soggetto, scelto a mezzo di una gara ai sensi dell’art. 267 e con le modalita’ dell’art. 265 del R.D. n. 1175 del 14.9.1931. Se il servizio non e’ assunto in privativa, il Comune e’ tenuto a stabilire la tariffa del trasporto funebre a pagamento che i privati debbono applicare ed incassare direttamente. L’applicazione dell’art. 19/2 del DPR 285/90, per come e’ scritto, si puo’ prestare a diverse interpretazioni. Una interpretazione logica, seguita in diversi comuni, e’ che se il servizio e’ assunto in privativa e se il Comune , pur esercitando il servizio, per diversi motivi non interviene nella effettuazione di uno o piu’ trasporti funebri con mezzi speciali, lasciandoli eseguire ad un terzo, quest’ultimo deve versare un diritto fisso al comune, la cui entita’ non puo’ superare la tariffa del servizio a pagamento di ultima categoria. In pratica il comune puo’ decidere di prestare il servizio a pagamento direttamente o lasciare che sia eseguito da altri. In tale maniera si crea pero’ una discriminazione, in quanto, ferma restando la tariffa del trasporto funebre a pagamento (che se gestito in economia diretta non puo’ avere una copertura del costo superiore al 100%), laddove intervenga un terzo, il cittadino dovrebbe pagare la tariffa del trasporto e in piu’ il diritto fisso al Comune. Cosicche’ per mettere sul piano di parita’ il trasporto con mezzi speciali eseguito dal Comune e da un terzo, si dovrebbe azzerare la misura del diritto fisso di cui all’art. 19/2. Insomma il testo, cosi’ come e’ scritto, crea vari problemi di applicazione e se ne auspica a breve una modifica.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 265 di Regio

Riferimenti:

Parole chiave:
CRITERI COSTRUTTIVI_E_GESTIONALI-caratteristiche cemento armato,GESTIONE-concessione di gestione,TRASPORTO_FUNEBRE-gratuità,TRASPORTO_FUNEBRE-privativa,TRASPORTO_FUNEBRE-tariffa,TRASPORTO_FUNEBRE-trasporto di cadavere


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