Che violazione determina l’uso di apparecchi refrigeratori prima del trascorrere del periodo di osservazione?
Risposta:
Si tratta di una violazione dell’Art. 8 del DPR 285/90. Si veda anche a chiarimento il paragrafo 3 della circolare 24/93 del Ministero della Sanità. E’ da premettere che gli apparecchi refrigeratori servono a portare la temperatura ad un livello tale da determinare il ritardo nell’inizio dei processi putrefattivi. Allo stesso tempo, se la temperatura che si determina per contatto (con serpentine o altro) o in ambiente (ibernatore e/o cella) è tale da poter aver conseguenze per una persona che sia in stato di morte apparente, detti apparecchi possono divenire causa della morte effettiva. Pertanto essi sono da applicare unicamente decorso il periodo di osservazione. Se l’applicazione è precedente vi è violazione dell’Art. 8 del DPR 285/90 e quindi sanzionabile con un’ammenda fino a 400.000, per la quale è ammessa oblazione pari a 1/3 e cioè di lire 133.333, se il pagamento è fatto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Se il medico necroscopo ha il sospetto che dall’applicazione dell’apparecchio si siano determinate situazioni per le quali sia ipotizzabile un reato punibile ai sensi del codice penale, dovrà essere fatto rapporto all’Autorità giudiziaria e le conseguenze sono ovviamente diverse dalla sanzione amministrativa.
Norme correlate:
Art capo02 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
CADAVERE-accertamento necroscopico,CADAVERE-deposito di osservazione,TRASPORTO_FUNEBRE-vigilanza,VARI-sanzioni
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