Quesito pubblicato su ISF1995/2-d

Quale è la procedura da adottare nelle cremazioni di cadaveri deceduti anteriormente l’entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1990?

Risposta:
Allo stato dell’attuale legislazione si ritiene che si debba seguire la procedura prevista dal paragrafo 14.2 della circolare n. 24 del 24.6.1993 del Ministero della Sanità. L’Art. 79 del DPR 10.9.1990 n. 285 pone primariamente in capo al de cuius la espressione di volontà circa la cremazione del cadavere. In via subordinata interviene il coniuge o il parente più prossimo, o lo speciale esecutore testamentario individuato dalla Associazione di cremazionisti a cui aderiva fino all’ultimo istante di vita il de cuius. Precedentemente alla entrata in vigore del DPR 10.9.1990 n. 285 vigeva una normativa più restrittiva, che in pratica poneva in capo unicamente al de cuius il potere di disporre del proprio corpo per cremarlo. Il coniuge, i parenti o l’esecutore testamentario, non potevano che dar seguito a quanto stabilito dal de cuius. Lo stesso de cuius era certo che laddove non avesse espresso per iscritto la volontà di essere cremato, nessuno avrebbe potuto farlo in sua vece. Con l’uscita del DPR 10.9.1990 n. 285 si è ribaltato il principio e se si vuole che il proprio corpo non sia cremato è bene lasciarlo scritto. In tal modo il coniuge o i parenti più prossimi, sono tenuti ad osservare questa volontà e a non dar corso ai propri orientamenti cremazionisti. Da ciò consegue la interpretazione ministeriale del comma 4 del paragrafo 14.2, ossequiosa del principio anzidetto. Una interpretazione più aperturista, che dipende dagli uffici locali, è possibile dalla lettura combinata del 4^ comma con il 6^ comma del paragrafo 14.2 della citata circolare. Il comma 6 consente la cremazione con dichiarazione postuma del coniuge, o in assenza dei parenti più prossimi, di essere a conoscenza che fino al momento del decesso è stata espressa verbalmente dal de cuius la volontà di essere cremato. La sottigliezza sta nel considerare che al comma 4 non è richiesta la espressa volontà scritta del de cuius, ma una generica espressione di volontà. E’ comunque una interpretazione estensiva che, nel dubbio, consente ad ogni Amministrazione di evitare il rilascio di autorizzazione alla cremazione. L’unica soluzione è che gli interessati si rivolgano alla Magistratura competente per ottenere un pronunciamento chiarificatore.

Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CADAVERE-cremazione,CREMAZIONE-associazione cremazionisti,CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione,TRASPORTO_FUNEBRE-cadavere


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