Si pone un quesito inerente la procedura per l’esumazione e l’estumulazione di salme in sepolture private prima dello scadere della concessione. Richiamando l’art. 90 comma 3 del D.P.R. 285: “Alle sepolture si applicano le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento”. L’art. 82: “Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione”. L’art. 89: “Alle estumulazioni si applicano le disposizioni previste per le esumazioni dall’art. 83”. Si chiede se la richiesta di esumazione in terreno privato che riguarda salme decedute da oltre un decennio sia da considerarsi straordinaria oppure ordinaria.
Risposta:
Le esumazioni di salme inumate da oltre 10 anni (o periodo diverso autorizzato ai sensi Art. 82 DPR 10.9.1990 n. 285), sia che l’originaria inumazione fosse stata eseguita in campo comune che in sepoltura privata concessa a tale titolo, sono da considerarsi ordinarie. Il legislatore, nel distinguere tra esumazioni ordinarie e straordinarie, ha posto l’accento sul raggiungimento o meno del decennio di inumazione (o diverso periodo prescritto ai sensi del citato Art. 82). Ciò si ricava agevolmente dal contenuto dell’Art. 83/1 del DPR 10.9.1990 n. 285 (“Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione … “) che individua i casi per definire la straordinarietà della esumazione. In ogni caso, per effetto dell’Art. 82/4 del DPR 10.9.1990 n. 285, è il Sindaco, con ordinanza, a regolare le esumazioni ordinarie. In tale ordinanza può essere specificato il caso per chiarire ogni eventuale dubbio.
Norme correlate:
Art capo17 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo18 di
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-estumulazione,CADAVERE-esumazione
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