La U.S.L. ……nel cui ambito è ricompreso lo scrivente Comune di …….., prima di rilasciare l’attestato medico escludente la morte dovuta a reato di cui all’art. 79.4 del DPR 285/90 pretende l’esibizione della dichiarazione di volontà del defunto ad essere cremato o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dagli aventi titolo. Qualora gli atti suindicati non venissero esibiti, viene negato il rilascio dell’attestazione medica. Un’ altra U.S.L. rilascia addirittura un attestato con cui esprime parere favorevole alla cremazione. Si chiede se tali procedure siano regolamentari, non essendo stabilite dal DPR 285/90 o se invece siano fissate da regolamenti sanitari.
Risposta:
Riteniamo che sia l’ufficio di polizia mortuaria che istruisce la pratica per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione a dover verificare la presenza del documento nel quale sia espressa la volontà della cremazione, e non l’U.S.L., che è invece unicamente tenuta a rilasciare il certificato medico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Il parere favorevole alla cremazione è poi esclusiva competenza del sindaco del comune nel quale è avvenuto il decesso. Non ci risulta peraltro che esistano norme in tal senso, fissate da regolamenti sanitari, per cui confermiamo l’arbitrarietà dell’atto.
Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-cremazione,CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione
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