Il Comune di ……. premettendo che: nel territorio comunale il servizio di trasporto delle salme è esercitato con diritto di privativa a mezzo appalto; la ditta appaltatrice è nata dal consorzio di tre imprese di onoranze funebri con sede nel Comune (dette tre imprese hanno consorziato solo le autofunebri, continuando individualmente l’attività di onoranze funebri e disbrigo delle relative pratiche); all’interno del territorio comunale, pertanto, i servizi funebri possono venire effettuati solo dalla ditta appaltatrice, mentre i trasporti da o per fuori comune possono essere svolti da terzi con unico mezzo (altrimenti si potrebbe assistere a sconvenienti scarichi da autofunebri sul confine fra Comune e Comune); chiede: 1) se sia lecito da parte delle tre imprese consorziate avvalersi delle autofunebri della ditta appaltatrice considerato che dal Capitolato speciale d’oneri per l’appalto del servizio di che trattasi, per quanto riguarda le autofunebri, si evince che l’appaltatore deve presentare all’Amministrazione Comunale cinque autofunebri e trasmettere all’ufficio competente le relative fotografie e che inoltre le autovetture non devono portare alcuna scritta indicativa della ditta appaltatrice, all’infuori di una targa da collocarsi su una portiera anteriore, con la seguente dicitura: “Comune di …… – Servizio trasporti funebri – Appaltatore: Impresa ….” (si precisa, a questo proposito, che sono state consorziate otto auofunebri); 2) nel caso di servizio da o per fuori Comune con sosta in chiesa, se sia lecito da parte delle tre imprese consorziate avanzare la richiesta di intervento parziale dell’autofunebre della ditta appaltatrice, per poi iniziare o concludere il servizio in qualità di ditta terza; in caso di risposta affermativa se la ditta terza possa intervenire presso la chiesa, sita in territorio comunale, o invece solo al confine e comunque in ogni caso non utilizzando la stessa autofunebre della ditta appaltatrice. Si richiama a questo proposito l’art. 6 della Circolare n. 24/93 del Ministero della Sanità: “Ai fini dell’applicazione del diritto fisso di cui all’art. 19/3 del D.P.R. n. 285/90 vale il criterio che il trasporto funebre, dalla partenza all’arrivo, si esegue col medesimo carro laddove non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o quando la sosta sia limitata al solo svolgimento dei riti religiosi o civili”.
Risposta:
Va premesso che, essendo il trasporto funebre un servizio pubblico locale, si ritiene che esso debba essere svolto, se si vuole ricorrere a terzi in forma globale, in regime di concessione, ai sensi dell’art. 22 della Legge 8/6/1990 n. 142. E’ per tale motivo che la risposta al quesito si riferisce a tale forma giuridica, anche se il contratto sopraccitato ha la natura di appalto di servizio, con parti ibride proprie di una concessione (ad es. la esclusiva). 1. Possibilità di utilizzo di autofunebri destinate al servizio di trasporto funebre in concessione, per servizi fuori del Comune E’ prassi che si possano utilizzare i mezzi del concessionario del servizio di trasporto funebre non solo per lo svolgimento del servizio in un solo Comune. I casi che normalmente si presentano sono: – concessionario del servizio in più comuni, anche confinanti; – attività di trasporto funebre per fuori Comune, in arrivo da fuori Comune o interamente effettuate fuori dal Comune interessato. In questo caso è più corretto parlare di prestazione di servizio svolta nell’ambito delle pompe funebri. Si è del parere che l’attività in parola possa essere autorizzata, purchè non penalizzi l’effettuazione del servizio in concessione nel Comune. In altri termini, laddove il concessionario debba utilizzare tutte e 5 le autofunebri per garantire i servizi all’interno del Comune (data la mortalità del giorno), non è possibile destinare dette auto per servizi in territori diversi. Va da sè che le targhe e le scritte sulle portiere delle autofunebri debbano essere mobili, per poter essere tolte all’occorrenza da parte del concessionario e sostituite con altre, laddove questi operi fuori Comune. Se il parco macchine del concessionario supera il numero richiesto (5), per le autofunebri eccedenti non si pone il problema, tranne nel caso di eccezionali calamità o per sostituzione di mezzo in avaria (indisponibile). In conclusione, non essendoci espliciti divieti, si ritiene che il Comune possa avvantaggiarsi di una interpretazione estensiva, come sopra prospettato, per la possibilità di ottenere, in sede di gara, prezzi più bassi da concessionari che utilizzino al meglio le autofunebri acquisite. Nel contempo occorre cautelarsi affinchè il servizio nel Comune non venga penalizzato. 2. Intervento dell’autofunebre in caso di sosta per servizio religioso o civile Quando il servizio di trasporti funebri è assunto con diritto di privativa ed esercitato nelle forme previste dall’art. 22 della L. 8/6/1990 n. 142 e successive modificazioni (in economia diretta, a mezzo azienda speciale, SPA a partecipazione pubblica, in concessione a terzi) è legittimo da parte del Comune far valere il diritto di esclusiva nei casi previsti dall’art. 16 lettera a) del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 (oltre che per la lettera b). In base al terzo comma dell’art. 19 del citato DPR 285/90, per i trasporti di cadaveri in partenza o in arrivo nel Comune è consentito avvalersi dello stesso mezzo con il quale si era iniziato il trasporto, se richiesto dai familiari, previo il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilità per trasporti di ultima categoria. La disciplina di cui al terzo comma dell’art. 19 del DPR 285/90 è una innovazione del DPR 803/75, non essendo contemplata la casistica nella normativa precedente, R.D. 21.12.1942, n. 1880. Essa è dovuta alla volontà del legislatore di evitare il trasbordo del feretro da un carro funebre ad un altro sulla pubblica via (in genere ai confini del Comune nel quale vige la privativa), operazione certamente poco gradita ai familiari del defunto. E’ di recente intervenuta a chiarimento la circolare 24/6/1993 n. 24 del Ministero della Sanità (vds. par. 6). Essendo questa la ratio della norma, l’applicazione pratica è bene che contemperi un fatto amministrativo necessario, con l’esigenza di far svolgere il servizio funebre nel modo più consono al momento del tutto particolare nel quale si trovano i familiari dello scomparso. Si è pertanto del parere che, su richiesta dei familiari e previo pagamento del diritto fisso di cui in tariffa (ex art. 19/3 DPR 285/90), il trasporto funebre possa iniziare o terminare con unico carro anche quando vi sia una interruzione limitata temporalmente. Occorre stabilire nel regolamento comunale di polizia mortuaria o con ordinanza del Sindaco e/o nel provvedimento di determinazione delle tariffe, la durata dell’interruzione temporale ammessa, in genere per l’effettuazione della cerimonia, sia essa civile o religiosa. Ad esempio può ritenersi congruo un lasso di tempo di un’ora, in relazione alle diverse usanze locali. Per cerimonia si potrà così intendere la celebrazione della S. Messa, di esequie, di rito civile, di corteo funebre o similari. In conclusione si è del parere che, in relazione al quesito posto, sia giustificato il diniego alla deroga del servizio in esclusiva unicamente quando la sosta sia di alcune ore. Per la formulazione di un articolo di regolamento di polizia mortuaria locale si veda anche l’art. 13 (2^ versione) e gli artt. 14 e 20 dello schema di Regolamento tipo elaborato anche con il concorso di Federgasacqua pubblicato come inserto su Antigone 3/94. Il regime tariffario risulta il seguente. Nel caso di sosta limitata al solo svolgimento di riti religiosi o civili (ad es. un’ora), applicazione di tariffa per servizio a pagamento con sosta in chiesa. Se la sosta è invece prolungata, oltre alla tariffa di cui sopra si applica pure il diritto di cui all’art. 19/3 del DPR 285/90 nella misura fissata dal Comune per l’entrata (o uscita) nel proprio territorio.
Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 22 di Legge n.
Riferimenti:
Circolare allegata
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