E’ lecito autorizzare l’utilizzo di casse in cui nello zinco, all’altezza del capo è stata inserita una finestrella in materiale plastico trasparente (il cosiddetto “oblò”) e, nel legno, ad altezza corrispondente, è stato apposto un pannello svitabile, nel caso di trasporti destinati all’estero o comunque fuori Comune? Nel caso che l’utilizzo di tali casse sia stato autorizzato con parere favorevole di un’altra U.S.L. o di autorità sanitarie estere, è lecito per l’U.S.L. di arrivo dare parere favorevole per l’effettuazione delle operazioni precedentemente elencate? Quali potrebbero essere le norme violate e le relative sanzioni?
Risposta:
Non consta che il Ministero della Sanità abbia autorizzato, ai sensi dell’art. 31 del DPR 285/90 (o articolo analogo di DPR precedente) l’uso di materiali diversi dallo zinco o dal piombo e nella fattispecie l’uso di oblò. Il coperchio della cassa, così come previsto all’art. 30/7 del DPR 285/90 deve essere in un sol pezzo nel senso della lunghezza (anche se sono consentite più tavole, saldamente congiunte fra loro). L’USL di arrivo che accerti la violazione dovrà procedere alla sanzione nei confronti dell’inadempiente (USL di partenza, autorità sanitaria locale del Paese non aderente alla Convenzione di Berlino che l’ha sottoscritta in base all’art. 28/1 lettera a) e disporre per il ripristino delle condizioni di impermeabilità. Nel caso di trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino ci si rifà all’osservanza delle prescrizioni sanitarie previste in detta Convenzione. Le norme violate sono quelle di cui all’art. 30 del DPR 285/90. Per le sanzioni si rimanda all’art. 107 del DPR 285/90.
Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo22 di
Riferimenti:
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