L’U.S.L. di …. chiede di conoscere la corretta interpretazione dell’art. 25 del DPR 285/90. Esso dispone che, per ottenere l’autorizzazione di cui al precedente art. 24, nel caso di morti per malattie infettive e diffusive, vi sia l’obbligo della doppia cassa. Se però si legge attentamente l’art. 24, si nota come esso sia riferito alle seguenti tipologie di trasporti: – entro l’ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero; – fuori dal Comune. Secondo l’U.S.L., rimangono pertanto esclusi i trasporti diretti al cimitero in ambito comunale, dal che si deduce che, nel caso di morto per malattie infettive destinato all’inumazione nel cimitero comunale, non vi è l’obbligo della doppia cassa prevista dall’art. 25, ma è in realtà richiesta la sola cassa in legno.
Risposta:
A nostro avviso, l’osservazione dell’U.S.L. di …. è pertinente e corretta, dal punto di vista interpretativo letterale, in merito a quanto disposto dai citati articoli del DPR 285/90. L’obbligatorietà della doppia cassa, nel caso di morti per malattie infettive-diffusive, per qualsiasi tipo di trasporto di tali salme, sarebbe stata legittima, senza ombra di dubbio alcuno, solo se l’art. 25 del DPR 285/90 avesse correttamente citato, oltre all’autorizzazione al trasporto prevista dall’art. 24 (trasporto entro l’ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune), anche quella prevista dall’art. 23 (trasporto al cimitero). Va comunque sottolineato che anche quest’ultimo articolo presenta evidenti limiti di precisione, in quanto di riferisce ad una non ben specificata “autorizzazione del sindaco”, senza chiarire che essa è da intendersi per il trasporto di salme o resti mortali. A risolvere la questione è intervenuta la circolare n. 24/93 del Min. Sanità che, al paragrafo 7. È inequivoca nell’obbligo dell’uso della doppia cassa per i morti di malattie infettivo diffusive anche per le inumazioni, citando espressamente la fattispecie di esumazioni straordinarie di tali salme. E’ quindi da osservare la prescrizione della doppia cassa per ogni tipo di trasporto di morti deceduti per malattie infettive-diffusive, per motivi igienico-sanitari, in ottemperanza a quanto disposto dal 2° comma dell’art. 18 del DPR 285/90.
Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
CADAVERE-esumazione,CADAVERE-infetti,TRASPORTO_FUNEBRE-autorizzazione al trasporto,TRASPORTO_FUNEBRE-cadavere
© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248