Quali norme sono applicabili per il trasporto internazionale di ceneri?
Risposta:
La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 ha precisato al par. 8: “La convenzione internazionale di Berlino…. non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti. Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il Sindaco a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cujus, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 29 del DPR 285/90, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto di cadaveri.” Pertanto il trasporto di ceneri provenienti dalla cremazione fra stati aderenti alla convenzione di Berlino è libero. Dovrà però essere accompagnato dall’autorizzazione del Sindaco, in lingua ufficiale dello stato ed in lingua francese, recante le generalità, la data di morte e di cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria, recante all’esterno il nome e il cognome del defunto. Il trasporto dell’urna è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite solo per il trasporto delle salme. Invece il trasporto di ceneri fra Stati non aderenti alla convenzione di Berlino richiede le normali autorizzazioni, ma non le misure precauzionali a carattere igienico richieste per il trasporto dei cadaveri.
Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
CADAVERE-resti mortali,CREMAZIONE-ceneri
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