Quesito pubblicato su ISF1993/3-b

Il Comune al …….. chiede delucidazioni in merito all’addebito del costo del trasporto funebre nei casi di trasferimento ordinati dall’Autorità Giudiziaria, di trasporti richiesti dalla locale U. S. L. per autopsie e riscontri diagnostici, e nel caso di trasferimento di salme depositate nel locale presidio ospedaliero, ma rinvenute nel territorio di Comuni limitrofi.

Risposta:
Si riportano di seguito le indicazioni comportamentali approvate dalla II Sezione del Consiglio Superiore di Sanità in data 3 febbraio 1993, poi tradotte nel par. 5 della circ. 24/93 del Min. Sanità. “In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorità (Autorità giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), il Comune del luogo dove e’ avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione o, se del caso, all’obitorio. Qualora la Pubblica Autorità disponga per l’avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali e’ eseguito a cura del Comune, con connessi oneri a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto. In generale l’autorizzazione al trasporto e’ rilasciata dal Sindaco del Comune in cui e’ avvenuto il decesso. Fanno eccezione: a) i trasporti di prodotti abortivi, di cui aIl’art. 7/2 del D.P.R. 285/90, per i quali e’ competente l’unità sanitaria locale; b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via, o per accidente in luoghi pubblici e privati per i quali è la Pubblica Autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all’incaricato del trasporto e una al Sindaco del Comune di decesso. Il Sindaco del Comune di decesso è tenuto, ai sensi dell’art. 34/1 del D.P.R. 285/90, ad autorizzare il trasporlo funebre dal deposito di osservazione o dall’obitorio (anche se situato fuori del proprio Comune) al luogo di sepoltura. II trasporto dei cadaveri si esegue, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.P.R. 285/90, unicamente a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all’art. 20 del richiamato D.P.R. 285/90. II trasporto di cadaveri di cui l’autorità pubblica abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente disinfettabile e lavabile. In alternativa e’ consentita per tali trasporti l’utilizzazione delle normali casse di legno, purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.”

Norme correlate:
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo04 di

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
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