Quesito pubblicato su ISF1993/2-b

Il Comune di …… chiede se è obbligo eseguire le esumazioni ordinarie a cimitero chiuso. Di chi è la competenza al riguardo?

Risposta:
Gli articoli 82 e 86 del DPR 285/90 hanno spostato in capo al Sindaco la competenza di regolare le esumazioni e le estumulazioni. In relazione al luoghi ed alle circostanze è quindi il Sindaco a disciplinare con apposita ordinanza i criteri da seguire. Da quanto ci risulta e’ inusuale disporre la chiusura del cimitero durante le operazioni e tanto meno disciplinarle in orari in cui non vi sia il pubblico presente. Le zone soggette a scavo sono da delimitare per evitare cadute accidentali dei frequentatori il cimitero. Vi è inoltre da precisare che se la incidenza di salme trasformatesi in adipocera e’ particolarmente rilevante, può essere opportuno recintare la zona di esumazione per evitare la vista di operazioni cimiteriali. che possono ingenerare qualche turbamento in occasionali passanti. Si consiglia, pertanto di adottare apposita ordinanza sindacale, per la quale si fornisce fac simile, da adottare in relazione ai luoghi e alle circostanze. FAC SIMILE DI ORDINANZA PER REGOLARE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI COMUNE Dl _________________ PROT. N. ________ IL SINDACO Premesso che con DPR 10/9/1990 n. 285 e’ stato emanato il nuovo Regolamento di polizia mortuaria che, per effetto dell’art. 108, abroga ogni disposizione contraria o comunque incompatibile; – richiamati gli artt. …………. del Regolamento dl polizia mortuaria del Comune di ………….. che conferivano al custode il compito di regolare esumazioni ed estumulazioni e visti gli artt. 82 e 86 del citato DPR 10/9/1990 n. 285 che attribuiscono ora tali compiti al Sindaco; – visto l’art. 85 del DPR 10/9/1990 n. 285; – visto il D.M. Ambiente, di concerto con la Sanità, 25/5/1989; – visto l’art. 7 del D.LGS. 5/2/1997 n. 22; – vista la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 ed in particolare il paragrafo 15 di essa; – in forza di quanto stabilito dall’art. 51 del DPR 10/9/1990 n. 285; – sentito il parere del coordinatore sanitario dell’A.USL, ………………….. , ai sensi dell’art. 86, comma 5 e dell’art. 51, comma 2 del DPR 10/9/1990, n. 285; – ritenuto che operativamente debba essere il responsabile del settore polizia mortuaria comunale, nell’ambito delle competenze allo stesso attribuite dal Regolamento di polizia mortuaria del Comune di ……………… , a provvedere affinché le esumazioni ed estumulazioni siano eseguite in relazione alle richieste pervenute ed alle esigenze del servizio; DISPONE che nel Comune di ……………… le operazioni cimiteriali siano regolate come segue; 1) Annualmente il Responsabile del settore polizia mortuaria comunale curerà la redazione di elenchi distinti per cimitero, con l’indicazione delle salme per le quali è attivabile l’esumazione ordinaria. L’inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con determinazione del responsabile del settore di polizia mortuaria. Di esso sarà data notizia al pubblico con le forme previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria locale. 2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno, anche se di norma e’ preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, fatto salvo il luglio e l’agosto. 3) Unicamente le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del coordinatore sanitario delI’U.S.L. (o vigile sanitario da lui incaricato) e del personale cimiteriale incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria (di norma un caposquadra operatori cimiteriali o un vice caposquadra). Le altre esumazioni non abbisognano di presenza sanitaria. 4) E’ compito del caposquadra (o in sua assenza del vice caposquadra) stabilire se un cadavere e’ o meno mineralizzato al momento della esumazione. A tal fine valgono i seguenti criteri, integrati da quanto la pratica e la esperienza suggeriscono: Per cadavere si intende “il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale”. Con lo stesso termine si indica “il corpo in decomposizione fino alla completa mineralizzazione delle parti molli”. Per resti mortali si intendono “gli esiti del fenomeni cadaverici trasformativi”. Sono da ricomprendersi nei resti ossei le protesi saldamente incorporate alle ossa ed anche le ossa che per effetto del processo di scheletrizzazione hanno perduto la loro struttura e caratteristica originaria. 5) In caso di impedimento temporaneo dei capisquadra e per i cimiteri frazionali, potranno essere incaricati operatori cimiteriali abilitati ai compiti di cui ai punti 3) e 4). L’elenco del personale incaricato dovrà risultare da ordine di servizio del responsabile del settore di polizia mortuaria. 6) Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate neII’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle per deporle in cellette, loculi o tombe avute in concessione. In quest’ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassettina di zinco secondo quanto prescritto daII’art. 36 del DPR 285/90. 7) Entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del settore polizia mortuaria cura la redazione dello scadenziere delle concessioni temporanee dell’anno successivo, da esporre all’albo cimiteriale. Copia di esso sarà inoltrata alle Circoscrizioni interessate per garantirne un’adeguata pubblicizzazione. 8) I feretri sono estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. Le ossa che si rinvengono sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di ossa in cassetta di zinco per la successiva tumulazione, le ossa saranno collocate in ossario comune. 9) Se II cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso e’ avviato per l’inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni. 10) A richiesta degli interessati (all’atto della domanda di estumulazione) iI settore polizia mortuaria può autorizzare la ritumulazione del feretro, previa verifica della tenuta del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta dl estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. 11) Fermo restando quanto stabilito ai punti 6) e 8), le sostanze e i materiali che si rinvengono in occasione di operazioni cimiteriali, sono così identificati e trattati, ai sensi di quanto previsto dal D.M. Ambiente, di concerto con la Sanità, 25/5/89, dall’art. 85, comma 2, del DPR 10/9/1990, n.285, come modificato dall’art. 7 del D.LGS. 5/2/97 n. 22: A) RIFIUTI a) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni a.1. quali assi e resti lignei di casse, avanzi di indumenti, imbottiture e similari: operazione di smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, secondo una delle operazioni previste all’All. B, di cui all’art. 5/6 del D.LGS 22/97; a.2. resti metallici di casse: operazioni di recupero/riciclo, previste al punto R4 dell’All. C di cui all’art. 6/1, lettera h) del D.LGS. 22/97; a.3. maniglie, crocefissi, piedini ed altri ornamenti od oggetti della cassa: operazione di smaltimento, secondo una delle operazioni previste all’All. B, di cui art. 5/6 del D.LGS 22/97; b) rifiuti vegetali provenienti dalle aree cimiteriali quali esiti di sfalci, potature, arbusti, fiori recisi e similari: operazioni di riciclo/recupero; c) rifiuti assimilati agli urbani quali carte, fiori secchi, ceri e similari: usuale circuito dei rifiuti urbani; d) rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse, come casse o altri oggetti metallici tolti prima della sepoltura o della cremazione: a seconda della natura stesso trattamento di cui al punto a); e) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari: avvio a discarica per inerti. B) RESTI MORTALI a) laddove sia consenziente il familiare, inteso come coniuge o parente più prossimo: sono da avviare a cremazione, unitamente al feretro in cui sono contenuti; b) se il familiare non è consenziente alla cremazione: sono da inumare in campo comune, previa collocazione in apposito contenitore ligneo, per un periodo di: – anni 5, se non vengono addizionati con sostanze favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione; – anni 2, se vengono addizionati con sostanze favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione. 12) La regolamentazione individuata è integrabile da quant’altro la pratica e l’esperienza suggeriscano nonché dagli ordini interni di servizio del responsabile del settore polizia mortuaria. IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO

Norme correlate:
Art capo17 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-esiti fenomeni cadaverici,CADAVERE-estumulazione,CADAVERE-esumazione,CIMITERO-custodia,CRITERI COSTRUTTIVI_E_GESTIONALI-rifiuti cimiteriali


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