Il Comune di ……. chiede se sia o meno obbligatorio fornire riscontro della verifica del feretro in arrivo al cimitero di destinazione.
Risposta:
In proposito la normativa si sta evolvendo verso l’eliminazione del doppio controllo (in partenza e all’arrivo) purché siano adottate precise cautele. Cosicché la rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dalI’art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli artt. 18 e 25, e infine l’avvenuto trattamento antiputrefattivo, è attestato dal personale a ciò delegato dall’U.S.L. del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identità del cadavere. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo. Così par. 9.7 della circolare n. 24/93 del Min. Sanità. II servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l’integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra. Solo nel caso di constatata effrazione al sigillo di cui sopra dovrà redigersi processo verbale.
Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-vigilanza,VARI-caratteristiche feretro,VARI-sanzioni
© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248