Quesito pubblicato su ISF1993/1-b

Domanda

Il Sig. ...... chiede se ha ragione di sussistere una norma prevista dal regolamento di Polizia mortuaria del Comune di .......... la quale vieta espressamente l'autopsia di un cadavere se non vi è la previa autorizzazione del Sindaco, fatta eccezione per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e per i cadaveri di persone morte all'interno di ospedali.

Risposta

Premesso che il Regolamento di polizia mortuaria nazionale, DPR 285/90, prevede la distinzione tra riscontro diagnostico ed autopsia, si precisa innanzitutto che: - il riscontro diagnostico ha lo scopo di verificare la causa della morte e viene effettuato fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, per i cadaveri di persone decedute senza assistenza medica nella propria abitazione, quando sussistono sospetti sulla morte o quando questa sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, e per i cadaveri di persone decedute negli ospedali, quando sono necessari ulteriori chiarimenti clinico-scientifici; - l'autopsia può avere invece finalità clinico-scientifiche o medico-legali. In quest'ultimo caso viene ordinata dall'Autorità Giudiziaria per accertare la causa del decesso, in caso di reato accertato o presunto. Tuttavia anche nel caso in cui l'autopsia non venga ordinata dalla summenzionata Autorità e ove sussista il sospetto di reato, il medico settore deve immediatamente sospenderne le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria. L'autorizzazione del Sindaco non è quindi necessaria, né prevista dal DPR 285/90, sia in caso di riscontro diagnostico, sia in caso di autopsia. Indispensabile è invece la comunicazione al Sindaco, sia del risultati dei riscontri diagnostici (art. 39 DPR 285/90) sia di quelli delle autopsie (art. 45 DPR 285/90), per le eventuali variazioni della scheda dl morte, e quando la causa di morte risulti essere una delle malattie infettivo-diffusive previste dall'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità.