Domanda
Il Comune di ...... chiede se il trasporto di ossa umane o di resti mortali può avvenire con un mezzo qualsiasi o se è necessario affidarsi ad una impresa funebre pubblica o privata.
Risposta
Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto, in base all'art. 36 del DPR 285/90 - Regolamento di polizia mortuaria nazionale misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.
Si ritiene pertanto che non sia necessario l'utilizzo di apposita autofunebre e il trasporto possa essere effettuato anche parte di un privato cittadino.
Le ossa ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, con spessore non inferiore a 0,660 mm., saldata e recante le generalità del defunto. In caso di resti mortali identificabili sarà sufficiente indicare il luogo e la data del rinvenimento dei resti.
Restano in ogni caso ferme le autorizzazioni previste dagli artt. 24 (trasporto entro l'ambito del comune in luogo verso dal cimitero o fuori dal Comune), 27 (trasporto da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino), 28-29 (trasporto da o per uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino) del DPR 1990 n. 285.