Il Comune di….. chiede: “Gli eredi di un concessionario di una cappella privata, costruita nel 1897 per n. 12 posti salma e 15 ossarietti su un’area in perpetuità desiderano rinunciare al diritto d’uso in favore del Comune. L’art. 74 del R.P.M. Municipale prevede in caso di rinuncia un rimborso di una somma pari al 30% del prezzo vigente al momento della rinuncia. L’Ufficio Tecnico comunale intende stabilire per tale rimborso il valore dell’area e quello dell’immobile. E’ giusto praticare questo criterio da portare in Consiglio Comunale? E’ corretto I’iter amministrativo in merito? Quali norme regolano il passaggio diretto di una cappella da privato a privato?
Risposta:
Una soluzione al problema e’ fornita dal testo del regolamento di polizia mortuaria comunale tipo (alla cui formulazione hanno contribuito Federgasacqua, Feniof, FIC e SPECIALEGNO), che e’ pubblicato nell’inserto di Antigone 92/3. La cessione tra privati di tombe di famiglia non è consentita in Italia far tempo, dal 26/2/1976 con l’entrata in vigore del DPR 803/75, a meno che non fosse già vietata a livello locale con il regolamento comunale. Per la manutenzione di edicole funerarie, qualora fossero state costruite da privati, questi ultimi devono obbligatoriamente provvedere a mantenerle in solido e decoroso stato. L’intervento del Comune può avvenire chiedendo ai concessionari di provvedere, pena la decadenza della concessione, con possibile contenzioso successivo.
Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
CIMITERO-concessione,CONCESSIONE-decadenza,CONCESSIONE-perpetuita’,CONCESSIONE-rinuncia
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