Quesito pubblicato su ISF1992/3-a

La UU.SS.LL. di…….. chiede se i trattamenti putrefattivi sono delegabili o meno.

Risposta:
Concordiamo con l’impostazione espressa per la Regione Lombardia con la circolare n. 8 del 12/2/92 P.N. 41992 e P.N. 8291/S. che di seguito si riporta. OGGETTO: applicazione art. 48 Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 1O settembre 1990, n.285. In più occasioni già con riferimento alle disposizioni dell’art. 45, ultimo comma, del DPR 803/75 lo scrivente è intervenuto a fornire chiarimenti a specifiche richieste. Con l’emanazione del nuovo Regolamento di Polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 le disposizioni di cui sopra, relative ai trattamenti antiputrefattivi, sono state integralmente trasferite nell’art. 48 con la sola sostituzione della figura dell’Ufficiale Sanitario che, come si ricorderà nella Regione Lombardia per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 174/91 e della normativa regionale attuativa della Legge 833/78 deve intendersi Responsabile del Servizio n.1. Nel merito della individuazione degli operatori delegati a svolgere tale funzione ed in particolare della dizione “altro personale tecnico”, non modificato rispetto al previgente sistema, più volte viene richiesto chiarimento allo scrivente. Ravvisata quindi la necessità di emanare specifiche e generali indicazioni in merito e prendendo spunto da un recente quesito proposto dalla USSL n. 77 di Pavia con la presente si forniscono i seguenti chiarimenti che si spera possano contribuire alla definizione del problema relativo alla individuazione del personale per l’esercizio della funzione di cui all’art. 48 del DPR 285/90 e al conseguente e corretto esercizio della funzione prevista. A parere dello scrivente la dizione “o da altro personale tecnico” non può che essere interpretata nella sua accezione più ampia sia in relazione al fatto che il compito di che trattasi è attribuito in via primaria ad una figura sanitaria, e pertanto non si comprenderebbe l’esclusività di una delega a personale del ruolo tecnico, sia perché la formulazione riguarda letteralmente 1’art. 45 del DPR 803/75 precedente al DPR 761/79 che istituisce il “ruolo tecnico”. La qualificazione “tecnico” al personale cui può essere delegato il compito riguarda il tipo di funzione e non tanto, a nostro avviso, la qualifica tipica del personale il cui unico requisito e’ quello generico di essere idoneo ed abile a svolgere un compito tecnico. Che prestazioni di tipo tecnico possano essere eseguite anche da personale non del ” ruolo tecnico ” e’ pacificamente evidente. Dal punto di vista sostanziale poi, trattandosi di un compito di non particolare complessità, peraltro da eseguirsi su indicazioni precise e dopo che sia trascorso il periodo di osservazione, di regola dopo l’accertamento necroscopico ed opportunamente con presente lo stesso medico necroscopo, nulla vieterebbe che la persona delegata non possieda speciali requisiti o elevati livelli di professionalità. Altresì nulla impone che tale personale sia dipendente della USSL potendosi anche ipotizzare che si tratti di personale comunale eventualmente identificato, in accordo con l’amministrazione di appartenenza, in figure operanti nel servizio cimiteriale comunale, quali custodi e/o necrofori appositamente individuato ed a ciò specificatamente destinato su delega della USSL. Resta inteso che all’ampia discrezionalità nell’identificazione del delegato corrisponde una piena responsabilità del delegante che opportunamente si assicurerà dell’idoneità del delegato e controllerà l’esercizio dei compiti delegati sulla base di precise disposizioni da lui stesso impartite.

Norme correlate:
Art capo08 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-accertamento necroscopico,VARI-trattamento antiputrefattivo


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