II Comune di…. chiede se l’obbligo del tumulo sopra la sepoltura (come precisato dall’articolo 71 DPR 285/90, che prevede che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie), valga solo al momento della sepoltura oppure debba essere mantenuto anche in seguito.
Risposta:
II motivo del riciclo di terra previsto dall’art. 71 del DPR 10/9/1990 n. 285 è quello di creare le condizioni perché il terreno nell’intorno del feretro sia nelle migliori condizioni possibili per favorire processi di scheletrizzazione. In altri termini la terra che affiora dalla profondità può anche essere collocata in altre parti nel cimitero. II tumulo sopra la sepoltura è costituito dalla sagomatura del terreno affiorato dalla profondità (o altro terreno di riporto). Per effetto del naturale compattamento del terreno (o per cedimento del coperchio del feretro) nei mesi immediatamente successivi alla inumazione, si ha un assestamento del terreno con abbassamento del tumulo. E’ anche per questo motivo che in vari Comuni italiani viene previsto un periodo di 6 mesi dalla inumazione in cui non collocare cippi o copritomba, ma solo lapidine provvisorie.
Norme correlate:
Art capo14 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-operazioni cimiteriali,CRITERI COSTRUTTIVI_E_GESTIONALI-scavi
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