Il Comune di ….. chiede se sia possibile cremare cadaveri di persone sepolte prima della uscita del D.P.R. 10/ 9/1990 (e cioè fino al 26/10/1990) con richiesta di cremazione posteriore.
Risposta:
Data la rilevanza della questione essa e’ stata discussa nella Commissione funeraria della Federgasacqua del 26/9/91, la quale ha ritenuto di rivolgere quesito specifico al Ministero della Sanità. Di seguito anticipiamo i contenuti delle argomentazioni addotte da FEDERGASACQUA. ….omissis… “Con le procedure previste dall’art. 79 del D.P.R. 285/90, è possibile richiedere, da parte degli aventi titolo che la salma di una persona deceduta dopo il 26/10/1990 e sepolta (inumata o tumulata) possa essere esumata o estumulata per dar corso alla cremazione. Diversa è la situazione nel caso di deceduti fino al 26/10/1990. Difatti, fino a tale data, ogni cittadino italiano, in base alla Iegislazione allora vigente (art. 80 D.P.R. 21/10/1975 n. 803) era sicuro che nessuno avrebbe potuto cremare la sua salma senza il suo preventivo consenso scritto. Pertanto non era tenuto a preoccuparsi di mettere per iscritto la sua volontà di non cremare le sue spoglie in futuro. Ciò porta a concludere che laddove non sia stata espressione di volontà del de cuius non sia possibile procedere a cremazione postuma.” Può certamente presentarsi il caso di cremazione di salma per la quale si rinvenga a posteriori espressione scritta di volontà (e qui non si hanno problemi). Il Ministero dell’Interno a quesito posto dalla SO.CREM di Savona dà risposta affermativa, con nota del 29/5/1991, anche nel caso di mancanza di volontà scritta. Questa Federazione ritiene però che ci si debba riferire unicamente al caso di persona che aveva espresso verbalmente e fino all’ultimo momento di vita (ma non per iscritto) la volontà di essere cremato e deceduta entro il 26/10/1990. E questa è già interpretazione di norma! Difatti l’art. 79 del D.P.R. 285/90 consente la cremazione “sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del C.C. e. nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.” Occorre pertanto che gli aventi titolo dichiarino, sotto la loro personale responsabilità, tale circostanza e la cremazione potrebbe allora essere autorizzata. E’ ovvio che dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista daIl’art. 79 e autorizzata la esumazione od estumulazione secondo le norme e procedure che la riguardano. E’ indubbio, vista la carenza di posti salma nei cimiteri italiani, che una interpretazione ancora maggiormente estensiva avrebbe benefici effetti, ma questa Federazione, sulla base delI’attuale normativa non vede come sia possibile darvi corso.
Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione
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