Quesito pubblicato su ISF1991/3-b

II Comune di…. chiede quale procedura deve essere osservata per il trasporto di parti di corpo (es. arto amputato).

Risposta:
Si ritiene che valga in questo caso quanto previsto dal D.M. Ambiente 25/5/1989 (vds. Antigone 1/89. pag. 16) trattandosi di parti anatomiche provenienti da strutture sanitarie. L’art. 2 del decreto definisce questi come “rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie”. Per la raccolta, trasporto e smaltimento, dovranno adottarsi le procedure previste per tali tipologie di rifiuto. Si noti che lo smaltimento deve avvenire (All. 2, punto 6) in forno crematorio cimiteriale (laddove esistente o raggiungibile) o per inumazione. Le situazioni antecedenti alla uscita del D.M. Ambiente, sono state trattate in svariate forme. In talune Amministrazioni, l’arto amputato è stato equiparato a cadavere e quindi si sono seguite le usuali procedure di sepoltura. Non è infrequente trovare nei registri cimiteriali diciture del tipo “arto di ***” con inumazione in campo comune o in appositi campi destinati allo scopo. In questo caso è usuale procedere ad esumazione al termine dei 10 anni ed avviare le ossa all’ossario comune. Si è a conoscenza anche di casi di tumulazione dell’arto in loculo o tomba privata. Al momento del decesso della persona cui era stato amputato l’arto, in genere avviene la riunificazione nella stessa tomba dei due feretri. Per il futuro ciò non deve più avvenire in virtù della norma di cui al citato D.M. Ambiente 25/5/89. Evidentemente chi ha posto la domanda si trova di fronte alla richiesta di traslazione dell’arto da una tomba ad un’altra per far posto ad una salma o per riunificare l’arto con il cadavere della persona soggetta ad amputazione. Si ritiene che in tali casi la stessa autorità che in sede locale aveva concesso l’autorizzazione alla tumulazione dell’arto possa ora procedere ad autorizzarne la traslazione. Auguriamoci solo che … non venga richiesto di trasportare l’arto fuori del cimitero. In questo caso occorre che siano rispettate le stesse norme igienico sanitarie previste per un cadavere, quindi verifica tenuta del feretro. ecc.

Norme correlate:
Art 00 di Decreto Ministeriale n. 219 del 0

Riferimenti:

Parole chiave:
VARI-parti anatomiche


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