II Comune di… chiede un parere su quanto segue: Un cittadino ha avanzato formale richiesta di esplorazione di alcuni feretri per la verifica dell’avvenuta o meno mineralizzazione delle salme al fine di raccogliere, se del caso, i resti in apposite cassettine. Fino ad ora la suddetta prassi non e’ stata consentita e la raccolta dei resti e’ stata sempre consequenziale all’accertamento esterno da parte del coordinatore sanitario, della presenza “esposta” dei resti stessi. Il 5° comma dell’art. 86 del D.P.R. 285/90, aggiuntivo rispetto all’art. 87 del D.P.R. 803/75, nel prevedere la raccolta dei resti delle salme estumulate e risultanti mineralizzate, non entra nel merito di come deve essere accertata l’avvenuta mineralizzazione. Si chiede cortesemente eventuale parere sulla regolarità o meno di dare accoglimento alla richiesta così come formulata dal cittadino e di cui in narrativa e, in altri termini, si chiede se e’ consentito procedere all’apertura di un feretro per accertare l’avvenuta o meno mineralizzazione della salma.
Risposta:
In esito al Vostro quesito si precisa quanto segue: 1) gli artt. 86, 87, 88 e 89 del DPR 10/9/1990 disciplinano in via generale la estumulazione, lasciando comunque al Sindaco il potere di “regolare” le operazioni stesse (oppure se si ritiene, sul regolamento di polizia mortuaria comunale). In pratica con ordinanza del Sindaco si forniscono le norme attuative e di dettaglio, si attribuiscono le competenze, ecc. 2) La lettura combinata del 2° e 4° comma dell’art. 86 consente di affermare senza ombra di dubbio che per ogni feretro estumulato (non per traslazione ad altra tomba) debba essere verificato lo stato di mineralizzazione. 3) Per il solo caso di traslazione ad altra tomba la verifica della perfetta tenuta del feretro e’ del personale incaricato dal coordinatore sanitario (art. 88). 4) Nel caso di estumulazione con riduzione in resti, con salma mineralizzata, e’ competenza del Sindaco (o del regolamento di polizia mortuaria locale) stabilire a chi compete la verifica delle condizioni della salma (mineralizzata o meno). Generalmente in Italia tale compito e’ affidato all’operatore cimiteriale o, quando si abbia una organizzazione più complessa al capo squadra di tali operazioni. Il coordinatore sanitario dell’USL determinerà i criteri cui dovranno attenersi, in via generale, gli operatori cimiteriali. 5) II Sindaco può regolare la presenza (o meno) di cittadini a tali operazioni cimiteriali.
Norme correlate:
Art capo17 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-esiti fenomeni cadaverici,CADAVERE-estumulazione,CADAVERE-ossa
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