Quesito pubblicato su ISF1990/4-a

L’impresa ……….chiede: II terzo comma dell’art. 19 del D.P.R. 285/90 consente, su richiesta dei familiari, che il trasporto di salme da Comune a Comune, sia in partenza che in arrivo, possa essere effettuato con il medesimo carro previo il pagamento di un diritto fisso. Pur rilevando che la sentenza n. 104/78 in data 23/8/78 del Vice Pretore del Mandamento di Ovada ha stabilito che la sosta in chiesa non giustifica il cambio dell’autofunebre, permangono alcuni dubbi al riguardo; in particolare: 1) il feretro proveniente da fuori comune arriva all’abitazione del defunto dove si forma il corteo che a piedi raggiunge la Parrocchia dove ha luogo la funzione e successivamente prosegue per il cimitero cittadino; 2) il feretro diretto fuori comune parte dall’abitazione, con corteo a piedi che raggiunge la Parrocchia dove ha luogo la funzione e successivamente prosegue per la destinazione definitiva; 3) iI feretro proveniente da fuori comune arriva all’abitazione del defunto ovvero alla Chiesa parrocchiale dove, scaricato dal carro funebre, sosta per alcune ore e solo successivamente si completa il funerale. I dubbi che sorgono, e conseguentemente se debba essere concessa deroga al trasporto in privativa, sono per una parte relativi alla modalità di svolgimento del funerale (corteo a piedi sosta, per la funzione) che sono propri del trasporto normalmente effettuato in privativa e, per l’altra con maggior forza, relativi alla sosta di alcune ore presso la chiesa o l’abitazione del defunto. Quanto sopra premesso, si chiede se può essere giustificato il diniego, nei casi sopra esposti alla concessione di deroga al trasporto in privativa da parte dell’autorità preposta e l’indicazione dell’eventuale modifica da apportare al regolamento cimiteriale locale.

Risposta:
Quando il servizio di trasporti funebri è assunto con diritto di privativa ed esercitato nelle forme previste dalla legge (in economia diretta, a mezzo azienda speciale, in concessione a terzi) è legittimo da parte del Comune far valere il diritto di esclusiva nei casi previsti dalI’art. 16 lettera a) del D.P.R. 285/90. In base al 3° comma dell’art. 19 del citato D.P.R. 803/75, per i trasporti di salme in partenza o in arrivo nel Comune è consentito avvalersi dello stesso mezzo con il quale si era inizialo il trasporto, se richiesto dai familiari, previo il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria. La disciplina di cui al 3° comma dell’art. 19 è una innovazione del D.P.R. 803/75, non essendo completata la casistica nella normativa precedente, R.D. 21.12.1942, n. 1880. Essa è dovuta alla volontà del legislatore di evitare iI trasbordo del feretro da un carro funebre ad un altro sulla pubblica via (in genere ai confini del Comune nel quale vige la privativa), operazione certamente poco gradita ai familiari del defunto (vds. anche “La Polizia Mortuaria” Ed. Maggioli, 2° ediz., pag. 39). Essendo questa la ratio della norma, I ‘applicazione pratica è bene che contemperi un fatto amministrativo necessario, con l’esigenza di far svolgere il servizio funebre nel modo pio consono al momento del tutto particolare nel quale si trovano i familiari dello scomparso. Si e’ pertanto del parere che, su richiesta dei familiari (occorre risulti in forma scritta) e previo pagamento del diritto fisso di cui in tariffa, il trasporto funebre possa iniziare o terminare con unico carro anche quando vi sia una interruzione limitata temporalmente. Occorre stabilire nel regolamento comunale di polizia mortuaria e/o nel provvedimento di determinazione delle tariffe la durata dell’interruzione temporale ammessa, in genere per I’effettuazione della cerimonia, sia essa civile o religiosa. Ad es. può ritenersi congruo un lasso di tempo da 1 a 2 ore in relazione alle diverse usanze locali. Per cerimonia si potrà così intendere la celebrazione della S. Messa, di esequie, di rito civile, di corteo funebre o similari. In conclusione si è del parere che in relazione al quesito posto, sia giustificato il diniego alla deroga del servizio in esclusiva, unicamente nel caso di cui al punto 3, quando la sosta sia di alcune ore (ad es. oltre le due). In tal caso il secondo trasporto funebre (da abitazione ovvero da Chiesa parrocchiale) e’ da svolgersi con carro comunale. II regime tariffarlo risulta il seguente: nei casi di cui ai punti 1 e 2 del quesito, se e’ previsto in tariffa, il diritto fisso ai sensi 3° comma art. 19 D.P.R. 285/90 (e quindi per sevizio di trasporto funebre svolgentesi nel territorio comunale). Dal contenuto di questo parere codesta impresa potrà agevolmente trarre gli elementi per la modifica del Regolamento di polizia mortuaria comunale e del provvedimento tariffario ad esso collegato.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-modalità funebri,TRASPORTO_FUNEBRE-privativa,TRASPORTO_FUNEBRE-trasporto di cadavere


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