Quesito pubblicato su ISF1990/2-b

L’ultimo comma dell’art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 (regolamento nazionale di polizia mortuaria) stabilisce che per il trasporto di salme da un Comune ad altro Comune che disti non più di 25 km. salvo il caso previsto dall’art. 23 (morti per malattie infettive-diffusive), e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito delle salme al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma dello stesso articolo (uso della duplice cassa). Se il termine “direttamente”, usato dal legislatore, viene inteso in senso letterale, un feretro privo della duplice cassa proveniente da distanze non superiori a 25 km. deve raggiungere immediatamente il cimitero, senza la benché minima sosta intermedia. Non può essere cioè consentito che la salma sosti per pochi minuti dinanzi all’ingresso dello stabile ove abitava il defunto, e per il brevissimo tempo della cerimonia religiosa presso la Chiesa Parrocchiale di appartenenza, prima di raggiungere il cimitero, secondo una consuetudine diffusa in numerose città. Tenuto conto che sono rari i dolenti disposti a rinunciare alle onoranze religiose presso la Chiesa Parrocchiale, ne consegue la necessità di fare ricorso, nella quasi totalità dei casi, alla cassa metallica anche per i trasporti da distanze non superiori a 25 km. L’uso della cassa metallica, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, comporta però notevoli problemi per le Amministrazioni Comunali, specificatamente quando il feretro è destinato alla inumazione o alla cremazione. Per la inumazione ci si trova infatti di fronte al divieto posto dall’art. 75 del D.P.R. n. 803. Per la cremazione, si deve tenere conto del fatto che numerosi impianti crematori non sono tecnicamente abilitati ad incenerire le casse metalliche, che debbono pertanto essere dirottate altrove; I’inconveniente non può essere nemmeno risolto mediante l’impiego dell’involucro metallico esterno alla cassa di legno, dato che tale accorgimento risulta, per motivi di ordine estetico, del tutto sgradito al dolenti. Per le considerazioni sopra esposte, il Comune di ……. chiede una interpretazione della norma.

Risposta:
L’interpretazione più corretta è tale da consentire l’effettuazione dei funerali secondo le tradizioni ed i costumi propri di ciascuna regione italiana è quella per cui è possibile far sostare il feretro in luogo diverso dal cimitero, purché per il tempo minimo occorrente per svolgere le onoranze funebri o cerimonie civili e religiose.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo14 di

Riferimenti:

Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-trasporto di cadavere,VARI-caratteristiche feretro


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