Quesito pubblicato su ISF1990/2-a

II Comune di …….. chiede se sia possibile affidare in concessione il servizio di trasporti e onoranze funebri in privativa.

Risposta:
Il servizio di trasporti funebri, così come identificato dagli artt. 14 e 17 del D.P.R. 21/10/1975 n. 803 e dalle specifiche normative contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, è attività che un Ente Locale può svolgere direttamente (in economia diretta o con azienda speciale) o a mezzo terzi in concessione (R.D. 15110/1925 n. 1578). Il T.U. sulla municipalizzazione n. 2578/25, alI’art. 1 stabilisce casi nei quali l’Ente pubblico può assumere il servizio con diritto di privativa; l’indicazione ha carattere tassativo. Il T.U. 2578/25 stabilisce (al punto 9 del lo stesso articolo) che II Comune può assumere con diritto di privativa i trasporti funebri, ma non contempla anche la fornitura dei feretri e degli accessori funebri. Ne segue che il Comune può svolgere attività diretta di onoranze funebri ma non può esercitarla con diritto di privativa (e quindi in monopolio) nè direttamente nè attraverso concessione a terzi. Ogni deliberazione contraria è illegittima (C.S. sez. V – 28/9/1962, n. 687). L’Ente Locale che intenda moralizzare e/o calmierare l’attività di pompe funebri può scegliere se svolgerla direttamente in concorrenza con privati, associarsi con privati (società di capitali a partecipazione mista), richiedere l’adesione delle imprese di onoranze funebri operanti al codice di comportamento firmato il 26/2/1987 da ANCI, FEDERGASACQUA e FENIOF.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 1 di Regio Dec

Riferimenti:

Parole chiave:
GESTIONE-concessione di gestione,GESTIONE-privativa,TRASPORTO_FUNEBRE-trasporto di cadavere


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