Sull’esenzione IVA per le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri

Le disposizioni sull’esenzione dall’IVA per le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri, di cui all’art. 10, n. 27) D.P.R. 26 ottobre 1992, n. 633 sono abbastanza note.
Con l’Ordinanza n. 40726 del 20 dicembre 2021 della Sez. V Civ. della Corte di Cassazione (reperibile, per gli Abbonati PREMIUM nella Sezione SENTENZE) è stato affrontato un contenzioso, sorto a seguito di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate, accertamento che considerava, tra l’altro, anche la fornitura dei c.d. “ricordini” e di altre prestazioni (come le iscrizioni di lapidi effettuate dopo il funerale), che ha portato la dichiarare come le norme di esenzione dalle imposte, come quella nel caso considerata, dovessero essere di stretta interpretazione, cosa del resto abbastanza nota, costituendo un largamente noto (ma, forse, non tanto …) principio generale in materia tributaria.
Nell’Ordinanza emergono anche altre situazioni, come la carenza di fatture relative alle prestazioni del personale/manodopera, anche se sembrerebbe che né l’Agenzia delle Entrate, né il giudice adito abbiano avuto memoria di quanto stabilito dall’art. 115, comma 7 T.U.LL.P.S. (nonché dell’art. 204 del suo Regolamento di esecuzione, R. D. 6 maggio 1940, n. 635), norme tuttora vigenti, indipendentemente dal sopravvenire di altre norme, anche non statali.

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Sereno Scolaro

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