Criteri di assegnazione per le concessioni cimiteriali

Spesso non vi è particolare attenzione ai criteri di assegnazione di suolo cimiteriale ai fini della loro concessione o, più in generale, dei criteri per procedere alle diverse tipologie di concessioni cimiteriali, magari considerando come questi siano pre-definiti dal Regolamento comunale di polizia mortuaria o da altri atti a ciò idonei.
La pronuncia del TAR Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2022, n. 64 (reperibile per gli Abbonati PREMIUM nella Sezione SENTENZE) ha preso in considerazione il principio che queste assegnazioni possano avvenire ricorrendo a procedure ad evidenza pubblica e, quindi, non con “meccanismi” semplicemente oggettivi quali potrebbero essere, tra i tanti, i ricorsi a criteri di ordine cronologico (es: ordine di presentazione delle domande di concessione).
La pronuncia è stata emessa in relazione alla situazione di un comune che, richiamandosi ai principi espressi dalla giustizia amministrativa e dall’ANAC, secondo cui le amministrazioni pubbliche sono tenute ad applicare le regole del procedimento di evidenza pubblica ogni volta che l’attività amministrativa comporti il trasferimento di risorse pubbliche, come nel caso di assegnazione di aree cimiteriali e che ha considerato che non vi sia stata violazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., né del Regolamento di Polizia mortuaria vigente nel Comune, poiché tali disposizioni non vietano espressamente la concessione di suoli cimiteriali mediante procedura di evidenza pubblica, ma ha, anche precisato che, se anche la vietassero, tali divieti dovrebbero essere disattesi e disapplicati, poiché entrerebbero in contrasto con i principi euro-unitari che impongono l’evidenza pubblica anche per la concessione dei beni pubblici, mediante ricorso a procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti (cfr., ex multis, Cons. Stato, 17 maggio 2011, n. 3250; idem, sez. VI, 22 marzo 2011, n. 1747; idem, sez. V, 13 febbraio 2013, n. 873; T.a.r. Lombardia Milano sez. IV 26 settembre 2014 n. 2401; T.a.r. Campania, Napoli, VII, 9 luglio 2009, n. 3828).

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Sereno Scolaro

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