[Fun.News 3642] Tempi e quantità del deposito temporaneo di rifiuti. Si torna ai valori ordinari pre COVID-19

L’art. 228-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del DL 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha abrogato l’art. 113-bis del DL “Cura Italia”, in materia di deposito temporaneo di rifiuti.

Vengono quindi ripristinate – salvo situazioni dettate da ordinanze contenibili ed urgenti – le precedenti disposizioni ex art. 183, co.1, lett.bb), num. 2, del Codice dell’Ambiente, per il quale “i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Per i produttori con siti in territori non coperti da specifiche ordinanze contenibili ed urgenti e che al momento dell’abrogazione dell’art. 113-bis del DL “Cura Italia” avevano in deposito temporaneo più di 30 mc di rifiuti, visto che la norma non ha previsto un regime transitorio, si è in una situazione interpretativa debole ed è consigliabile rientrare nella situazione ordinaria di quantitativo di rifiuti e di tempi massimi di raccolta in tempi ravvicinati.

Al momento sono in atto azioni di diverse associazioni tese a chiedere in via interpretativa un lasso di tempo di tre mesi per portarsi al regime ordinario.

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