Venerdì della scorsa settimana, il 28 agosto 2020, è entrato in vigore il decreto del Governo che riscrive le regole della Parte V del Dlgs 152/2006 sulle emissioni in atmosfera degli impianti di combustione.
Il cambiamento e’ stabilito dal Dlgs 30 luglio 2020, n. 102, il quale ha integrato e corretto le modifiche apportate alla Parte V del “Codice ambientale” solo tre anni fa con il Dlgs 183/2017 di recepimento della direttiva 2015/2193/Ue (Emissioni in atmosfera degli impianti medi di combustione) e di riordino, ai sensi della legge delega 170/2016, del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
Ora questo ulteriore Dlgs 102/2020 porta nuovi cambiamenti alla disciplina per:
– razionalizzare e semplificare le procedure autorizzatorie
– rendere più efficace il sistema dei controlli
– cambiare il sistema sanzionatorio
– correggere alcuni refusi e colmare delle lacune normative contenute nella norma.
Tra le novità si segnala:
- l’obbligo di riferire sempre i valori limite di emissione autorizzativi a sostanze specifiche e pertinenti con il ciclo produttivo (mai a categorie aperte o generiche di sostanze)
- chiarimenti sul divieto di autorizzazione generale alle emissioni in caso di uso di sostanze pericolose (rilevano solo le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo da cui si originano le emissioni)
- nuova definizione di “emissione odorigena”, che include sia le emissioni convogliate sia quelle diffuse.
Per chi volesse approfondire il tema può leggersi il provvedimento cliccando su VEDI D.Lgs 102/2020