Qualche tempo fa il CODACONS (una associazione di tutela dei consumatori) ha presentato ricorso contro la circolare del Ministero della salute n. 15280 del 2 maggio 2020 chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del punto C.1 in cui veniva prevista l’indicazione, al fine di contenere le possibilità di contagio, di limitare l’effettuazione di autopsie o di riscontri diagnostici.
La motivazione del ricorso è basata sul fatto che la limitazione alle autopsie avrebbe potuto determinare la perdita di importanti dati ai fini dello studio del COVID, nonché dell’individuazione di una terapia e anche per la futura scoperta del vaccino.
Per il CODACONS la limitazione delle autopsie non sarebbe ritenuta giustificata dalla ratio di voler diminuire il rischio del contagio.
Il TAR Lazio, Roma, Sez, III-quater, con ordinanza n. 4512 del 25 giugno 2020 non ha accolto l’istanza di sospensione, ritenendo che le questioni sollevate vadano discusse nel merito per cui, implicitamente, ha valutato non sussistenti le condizioni per la sospensione cautelare richiesta e, in particolare, ha ritenuto che la complessità delle questioni sollevate, anche sotto il profilo scientifico, non possano che essere affrontate se non in sede di esame di merito da parte del giudice amministrativo.
E’ bene però specificare che il punto impugnato dal ricorrente è stato modificato dal Ministero della salute con circolare n. 18457 del 28 maggio 2020, chiarendo che le autopsie e/o i riscontri diagnostici nei casi conclamati di Covid19 devono essere eseguiti con il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza.