[Fun.News 3612] Accelerazione dell’acquisizione di dati sui decessi nel DL 34/20

L’art. 12 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” , cd. decreto rilascio, pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, S.O. n. 21, interviene a modificazione di procedure da tempo codificate per la comunicazione (anche) dei decessi.
Di seguito se ne riporta il testo per le parti di maggiore interesse.

“Art. 12
Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi
1. Ai fini dell’accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’economia e delle finanze i dati:
a) dell’avviso di decesso di cui all’articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
b) del certificato necroscopico di cui all’articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c) della denuncia della causa di morte di cui all’articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

d) dell’attestazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
e) della dichiarazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all’ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.
3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili,
senza registrarli, i dati di cui al comma 1:
a) all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalita’ di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale;
b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR;
c) all’ISTAT.

4. Con uno o piu’ decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell’interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalita’ tecniche di trasmissione.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attivita’ del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”

Come si potrà notare è un passetto in avanti, ma necessitano i decreti attuativi per poter mettere in funzione il sistema.

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