Con DPCM 17 maggio 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 126 del 17 maggio 2020) sono state definite ulteriori misure per il contenimento del contagio da Covid-19, efficaci dal 18 maggio al 14 giugno p.v. in sostituzione di quelle previgenti del DPCM 26/4/2020.
Il DPCM ripropone diverse misure già contenute nel DPCM 26 aprile 2020, ma non cita espressamente le parti che riguardano i cimiteri e le funzioni funebri.
Richiama la necessità di rispettare i contenuti del protocollo condiviso 24 aprile 2020, sottoscritto fra il Governo e le Parti Sociali, nonché di altri due specifici protocolli, riferiti alle misure di regolamentazione delle attività nei cantieri edili e delle opere pubbliche ed al settore del trasporto e della logistica, che vengono allegati al DPCM rispettivamente ai nn. 13,14 e 15.
Inoltre vale per le funzioni religiose quanto stabilito con le intese con le varie confessioni religiose.
Vengono richiamate altresì le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020; allegate al DPCM al n. 17, le quali costituiscono la condizione e il quadro di riferimento dei diversi protocolli varati per i distinti settori produttivi per la regolamentazione degli uffici aperti al pubblico.
Per la celebrazione dei riti funebri non valgono più le limitazioni numeriche dei possibili partecipanti e la necessaria qualifica di congiunto.
Tutte le cerimonie funebri continuano a svolgersi secondo le regole di sicurezza generali prescritte per la fase due: i partecipanti devono indossare protezioni delle vie respiratorie, rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e astenersi dalla stretta di mano per le condoglianze.