[Fun.News 3602] Effetti del DPCM 26/4/2020: riaprono i cimiteri, con cautela. Altre ricadute per il settore funerario

In data 26 aprile è stato reso noto il contenuto del DPCM, pubblicato in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, in vigore dal prossimo 4 maggio fino al 17 maggio 2020 (si rimanda alla lettura puntuale del testo del DPCM rinvenibile anche nell’Area Normativa del sito www.funerali.org).

Si tratta di un atto dettagliato che introduce la cosiddetta Fase Due di riapertura delle attività, fornendo le indicazioni necessarie per la sua attuazione.
Per il commiato al momento del funerale, il DPCM in esame apre alla possibilità di svolgimento delle cerimonie funebri, ritenendo che possano essere proporzionate misure che limitino la presenza ai soli congiunti in un numero massimo prefissato (15 persone), con adeguate soluzioni per il distanziamento (almeno 1 metro), e con la protezione delle vie respiratorie.
Il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero interno ha poi dato risposta ad un quesito della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), fornendo indicazioni ai Prefetti specificando che:
le cerimonie debbano essere circoscritte in un edificio di culto o in un luogo all’aperto, svolgendosi in un tempo contenuto e con un massimo di 15 persone; che — terminato il rito— i partecipanti si allontanino evitando assembramenti e cortei di accompagnamento del feretro; che, nel caso in cui venga celebrata la Messa, sia evitato il contatto fisico e lo scambio del segno della pace, in continuità con le disposizioni ecclesiastiche già emanate. Infine, si raccomanda la necessità per i partecipanti di indossare i dispostivi di protezione personale.
L’accesso al cimitero, pur non essendo specificamente regolamentato, si ritiene possa essere ricompreso nelle previsioni di cui alle lettere d) ed e) del citato DPCM. In tal senso, non risulta quindi vietato in via generale, ma permesso a specifiche condizioni, che di seguito si riportano:
a) Non si dia luogo ad assembramento di persone (e ciò è in relazione alla definizione che ne viene data, in genere, in ogni regione). Si ritiene che, trattandosi pur sempre di manifestazioni all’aperto, il numero adeguato di persone contemporaneamente presenti in cimitero debba essere commisurato agli spazi, oltre che alle persone entrate. Se si prevede una rilevante frequentazione, occorre che gli ingressi siano presidiati, anche ricorrendo al volontariato ove possibile.
b) Vi sia una specifica ordinanza da parte del Sindaco per regolamentarne l’accesso (ad es. prevedendo un numero di persone massime in contemporanea) ovvero, laddove per la conformazione dei luoghi o per la numerosità di accessi richiesta non sia possibile garantire il divieto di assembramento, disporne la temporanea chiusura, anche per specifiche zone.

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