[Fun.News 3599] Ordinanza di Protezione Civile 664: velocizzazione disbrigo pratiche funebri e in caso di necessità sepoltura anche in altri comuni

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato l’Ordinanza n. 664 in data 18 aprile 2020, in seguito pubblicata in G.U. n.105 del 22.4.2020, che interviene agli articoli 1 e 2 per velocizzare le fasi di istanza e autorizzazione a sepoltura, traspor funebre e cremazione. Inoltre laddove occorra autorizza il Prefetto ad ammettere defunti per i quali non vi sia sufficiente posto nel cimitero di decesso anche inoltri cimiteri della provincia.
Il testo della norma valida sull’intero territorio nazionale e che supera altre norme previgenti è il seguente:

Articolo 1 – (Disposizioni per facilitare l’attuazione della cremazione e delle pratiche funebri)
1. La formazione degli atti di morte da parte dell’Ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell’avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall’autorità sanitaria, con inserimento dell’atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
2. Le autorizzazioni al trasporto, all’affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal Responsabile del Servizio Comunale e dall’Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell’avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.
3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso all’impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.
4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l’identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica.

Articolo 2 – (Disposizioni in materia di attività cimiteriale)
1. Per far fronte alle necessità di sepoltura, il Prefetto ha facoltà di disporre l’ammissione di defunti in ogni cimitero comunale dell’ambito territoriale di competenza, anche in deroga agli eventuali limiti stabiliti nei regolamenti comunali di polizia mortuaria.

In materia è stata emanata circolare SEFIT Utilitalia p.n. 1597 del 23 aprile 2020.

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