Il Ministero della salute chiarisce, a seguito di quesito specifico, che in caso di defunto infetto, con malattia infettiva e diffusiva ricompresa nell’apposito elenco di cui al DM 15/12/1990, è d’obbligo l’utilizzo di controcassa di zinco in caso di inumazione e che per motivi di garanzia della sicurezza dei lavoratori si deve soprassedere allo squarcio dello zinco (che era invece privato dall’art. 75 comma 2 del DPR 285/1990) in vigenza della OCDPC n. 655 del 25/3/2020.
Per i metodi di confezionamento rimanda poi all’allegato 1 alla circolare 1285 (ora sostituita dalla 12032).
Precisa inoltre che il richiamo all’uso di sostitutivi dello zinco (in Allegato 1 lettera C della circolare) è valido solo in caso di materiali e procedure autorizzati ex art. 31 del DPR 285/1990.
E, proseguendo, chiarisce che allo stato attuale non risultano materiali autorizzati ex art. 31 DPR 285/1990 per inumazione di defunti infetti.
Conseguentemente si deve usare la controcassa di zinco, finché non venga autorizzato specificatamente detto sostitutivo.
Il testo della risoluzione ministeriale può essere reperito anche in Area Circolari e Risoluzioni del sito www.funerali.org.