[Fun.News 3591] Se si ha defunto COVID nell’inumazione si deve usare la cassa di zinco

La circolare Min. salute 11285/20 di indirizzo per la gestione dei decessi in emergenza COVID, sta alimentando un dibattito tra coloro che propendono per leggerla come possibilità di utilizzo del sostitutivo dello zinco, autorizzato ex art. 31 DPR 285/1990 e quelli che invece sostengono che i defunti infetti debbano essere sempre sepolti con zinco.
La questione merita un approfondimento per cercare di individuare la procedura più corretta.
Caso di regione in cui non sia presente normativa specifica per i casi di malattia infettivo diffusiva.
Si tratta di regioni che non abbiano legiferato, nonché di regioni che pur avendo legiferato abbiano citato espressamente che in caso di defunto infetto si applica la normativa del DPR 285/90, o ancora di regioni che abbiano omesso qualunque indicazione attinente, ma abbiano scritto che “per quanto ivi non previsto valgono le norme del DPR 285/1990).
In tutti questi casi si applicano gli articoli 18, 25, conseguentemente il 30 (e se del caso 31), 32 del DPR 285/1990.
Il che obbliga all’avvolgimento del cadavere in lenzuolo imbevuto di sostanza disinfettante.
Obbliga altresì all’uso di cassa di zinco (con divieto di utilizzo di valvola, non essendo autorizzata alcuna valvola in caso di defunti infetti) saldata e confezionata come previsto dall’articolo 30, questo anche per quanto riguarda spessori e modalità.

Non si esaminano in questa sede due questioni ulteriormente complicate (puntura conservativa, squarcio zinco prima di inumazione, che meritano altra trattazione).
E’ poi consentito l’utilizzo di materiali alternativi allo zinco, ma in Italia non sussistono al momento sostitutivi dello zinco destinati a inumazione con esplicita previsione di utilizzo in caso di defunti infetti.
Anzi ci risulta che nelle autorizzazioni rilasciate vi sia l’indicazione esplicita del divieto.
Pertanto, in queste regioni, sicuramente si deve usare lo zinco.
Ciò non toglie che possa essere autorizzato anche in tempi brevi o in tempi lunghi materiale sostitutivo dello zinco specificatamente consentito per l’inumazione degli infetti (anche perché potrebbe essere diverso lo spessore usato, o ammesso per certi tipi di malattie infettive e non per altre). Ed è per tale motivo che la circolare ministeriale cita l’art. 31 in caso di inumazione COVID (per tener aperte strade possibili, consapevoli che l’inumazione di grandi quantità di zinco ha controindicazioni).
I problemi sono inferiori se si ricorre alla tumulazione del defunto COVID, che a parte il divieto della valvola è un anormale tumulazione.
Resta sempre possibile l’utilizzo di sostitutivo autorizzato ex articolo 31 DPR 285/90, in caso di inumazione in cui il medico non abbia rilevato nel defunto malattia infettivo diffusiva.
Infine, sussiste il caso di utilizzo del sostitutivo autorizzato per l’avvio di feretri a cremazione.
In quest’ultimo caso in via ordinaria problemi sono ben pochi, ma in situazione di emergenza si può determinare un ritardo cospicuo in termini di giorni tra il decesso, l’incassamento del corpo avvolto col lenzuolo imbevuto di disinfettante e l’effettiva cremazione, anche 10, 15 o più giorni.
E, spesso non in condizioni di refrigerazione, per la grande quantità di feretri in attesa di essere cremati.
È per tale motivo che la circolare ministeriale si preoccupa di garantire condizioni interne al feretro controllate (con aggiunta di materiale fortemente assorbente) e condizioni esterne garantite di impermeabilità, con l’uso di foglio di poliaccoppiato che avvolga il feretro, garantendo da percolazioni.

Veniamo ora la secondo caso e cioé regioni che abbiano esplicitamente previsto anche in caso di defunti infettivo diffusivi l’uso di sostitutivi dello zinco in caso di inumazione.
In tal caso fino all’adozione di ordinanza contingibile ed urgente del sindaco (che prevale anche su norme regionali, oltre che statali contrastanti e per il periodo emergenziale), varrebbe la norma regionale e quindi sarebbe consentito l’uso del sostitutivo dello zinco, ma pur sempre autorizzato ex art. 31 DPR 285/1990 e siccome non esistono a nostra conoscenza sostitutivi dello zinco dove non sia vietato l’uso in caso di defunto infetto, si torna al caso generale di cui sopra.
Cosicché, laddove non si possa usare un sostitutivo dello zinco è gioco forza usare solo lo zinco.

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