Con circolare congiunta ANCI e Sefit Utilitalia, in data 29/3/2020, pn 1556 Utilitalia, hanno fornito “Prime indicazioni sulla applicazione della OCDPC n. 655 del 23/3/2020 in materia di inumazione e tumulazione dei feretri”.
In data 25 marzo 2020 è stata adottata OCDPV 655 che, al comma 2 dell’articolo 4, interviene in materia emergenziale per quanto riguarda i servizi cimiteriali e di cremazione.
L’ordinanza si è resa necessaria per superare situazioni particolarmente critiche in alcune realtà in cui lo stazionamento prolungato dei feretri ha reso necessario un intervento a tutela della salute pubblica.
Rimandando al testo della circolare Sefit, di seguito se ne sintetizzano alcuni contenuti relativi alle NUOVE PROCEDURE EMERGENZIALI:
1. I familiari hanno 48 ore di tempo per provvedere a manifestare la volontà sulla pratica funebre prescelta (tra le ordinarie di tumulazione, inumazione e cremazione). Si ricorda che la volontà, in ordine alle scelta sulle modalità di sepoltura, è quella del “de cuius” e, ove assente o ignota, quella degli aventi titolo.
Il competente ufficio comunale segnalerà la necessità in merito all’espressione di tale volontà, nelle 24 ore necessarie a ricevere la dichiarazione di morte (laddove il decesso non avvenga in struttura sanitaria) da parte di persona informata del decesso. La dichiarazione anzidetta, nonché l’espressione di volontà, con le limitazioni di movimento attuali (sia del personale degli uffici, sia degli interessati) si ritengono possibili anche ricorrendo a strumenti telematici.
In assenza di espressione di volontà dell’avente titolo in detto termine scattano i provvedimenti d’ufficio.
2. In caso di impossibilità a seguire la volontà del “de cuius” in merito alla cremazione per saturazione dei crematori della provincia, entro tre giorni dal decesso, vi è l’obbligo di inumazione o tumulazione.
E’ però consentitoa la ricerca di disponibilità a cremare in crematori di altre province.
3. La sepoltura d’ufficio – che deve avvenire per motivi di salute pubblica in tempi brevi – può essere stabilita non solo in campo comune, ma anche temporaneamente in loculo, per il tempo necessario per poi dar luogo anche a scelte diverse da parte dei familiari, ma avendo così eliminato potenziali rischi per la salute.
4. Poiché in caso di morte con malattia infettivo diffusiva si ha l’obbligo di utilizzo di cofano di zinco in caso di inumazione (si consiglia vivamente interno, in modo da preservarne nei tragitti l’eventuale danneggiamento o peggio rottura), il richiamo alla deroga alle norme di DPR 285/1990 si ritiene debba intendersi come il mantenimento del feretro di zinco integro (quindi non da squarciare, per evitare pericoli all’incolumità dei lavoratori).