Segnaliamo che in data 25 marzo 2020 è stata adottata ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 655 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che al comma 2 dell’articolo 4 interviene in materia emergenziale per quanto riguarda i servizi cimiteriali e di cremazione.
Di seguito il testo:
Articolo 4 (Disposizioni per gli Enti Locali)
.. omissis ..
2. Al fine di superare le criticità dovute al crescente numero di decessi e all’accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione, è autorizzata – anche in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 –
– la tumulazione,
– nonché l’inumazione del feretro in apposito campo a verde dei cimiteri,
in tutti casi in cui entro 48 ore dal decesso non vi sia manifestazione di volontà da parte dei familiari dei defunti in ordine alla sepoltura ovvero non sia possibile dare seguito alla volontà di cremazione del defunto entro tre giorni nel caso in cui risultino saturi gli impianti di cremazione della Provincia.
L’ordinanza si è resa necessaria per superare la situazione particolarmente critica in Provincia di Bergamo dove la quantità di defunti è tale che non sono più sufficienti le camere mortuarie e anche le chiese per contenerli. Così per motivi igiene pubblica la Protezione Civile ha dettato istruzioni perché l’accumulo sia prontamente risolto.
L’ordinanza ha il carattere eccezionale e limitato a quelle situazioni in cui sia doveroso procedere ad eliminare problemi per la salvaguardia dell’igiene pubblica (dati dall’accumulo straordinario di feretri in giacenza), mantenendosi fermi i principi generali che regolano le sepolture laddove sussistano spazi sufficienti di sepoltura o accesso a impianti di cremazione viciniori.